Rinuncia all’impugnazione del difensore priva di procura speciale è inefficace (Cass. pen. Sez. III n. 37784 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, neppure se da lui autonomamente proposta, salvo che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia in udienza e non vi si opponga. La rinuncia non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. È pertanto inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore privo di procura speciale. La flagranza di reato legittima la perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria anche quando sia in corso un’attività investigativa, rendendo utilizzabili gli esiti dell’atto.

Il Fatto

Il Tribunale cautelare di Catanzaro, in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigetta l’istanza proposta dall’indagato e conferma l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato la misura del divieto di dimora in un Comune della provincia. I gravi indizi riguardano cessioni di cocaina e la detenzione di sostanza già suddivisa in dosi, con il correlato pericolo di recidiva.

L’indagato propone ricorso per cassazione con quattro motivi: inutilizzabilità degli esiti della perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria, qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sussistenza delle esigenze cautelari e proporzionalità della misura, mancata restituzione della somma sottoposta a sequestro preventivo. Nelle more perviene rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore di fiducia, che deduce la sopravvenuta sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la validità della rinuncia. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 126003 del 24.11.2015, rileva che il difensore privo di procura speciale non può rinunciare validamente all’impugnazione, nemmeno se proposta da lui stesso, a meno che l’assistito sia presente alla dichiarazione in udienza e non vi si opponga. Poiché l’atto è sottoscritto dal solo difensore, la rinuncia è inefficace.

Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che sussisteva la flagranza della cessione di cocaina, avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti. Tale situazione legittimava l’intervento d’iniziativa della polizia giudiziaria: è irrilevante che fosse in corso un’attività investigativa. L’art. 352, comma 1, cod. proc. pen. dispone l’obbligatorietà della perquisizione in flagranza, senza necessità di attendere l’autorità giudiziaria.

La Corte aggiunge, richiamando Sez. IV n. 16094 del 21.01.2009 e Sez. III n. 19000 del 13.01.2015, che l’eventuale illegittimità della perquisizione non inficia la validità dell’arresto in flagranza e del conseguente sequestro obbligatorio del corpo del reato.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha argomentato le ragioni per cui il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità: quantità dello stupefacente, professionalità dell’agire e rinvenimento di un’ingente somma di denaro incompatibile con fonti lecite di guadagno. La motivazione, congrua e non illogica, è insindacabile in cassazione; ne consegue l’inammissibilità anche del terzo motivo sulla proporzionalità della misura.

Il quarto motivo è estraneo al perimetro del sindacato cautelare. Il Tribunale ha comunque argomentato i presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo della somma, ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240-bis cod. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *