Aiuti di Stato e CFL: onere di allegazione dei requisiti nel ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10241 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione di tutti i fatti principali e secondari posti a fondamento della domanda, senza che essi possano essere integrati in sede di riassunzione del giudizio di rinvio, salvo i limiti dei gravi motivi autorizzati dal giudice ai sensi dell’art. 420, secondo comma, cod. proc. civ. L’opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto il recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi è respinta quando la parte non alleghi in modo specifico, già nel ricorso introduttivo di primo grado, i requisiti previsti dalla decisione della Commissione europea che rendono l’aiuto compatibile con il mercato comune. Il generico richiamo a un incremento occupazionale, privo della specificazione delle ulteriori condizioni richieste, non assolve all’onere di allegazione. La non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. non può rilevare rispetto a fatti non dedotti tempestivamente.
Il Fatto
Una società ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dall’agente della riscossione, avente ad oggetto il recupero di sgravi ritenuti illegittimi aiuti di Stato in relazione a contratti di formazione-lavoro, a seguito di una decisione della Commissione europea. Nel giudizio di rinvio, seguito a una pronuncia di cassazione, la Corte d’appello ha rigettato l’opposizione.
Il giudice del rinvio ha rilevato che nel ricorso introduttivo di primo grado la società non aveva allegato i fatti dai quali, secondo la decisione comunitaria, potevano considerarsi legittimi gli aiuti, provvedendo a un’allegazione specifica solo in sede di riassunzione. In primo grado, inoltre, non era stata fornita alcuna prova, essendosi la parte limitata a produrre il libro matricola e i modelli DM, mentre solo in secondo grado erano state prodotte le copie dei contratti di trasformazione dei contratti di formazione-lavoro in rapporti a tempo indeterminato. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su due eccezioni: la decadenza di cui all’art. 25, lett. b), d.lgs. n. 46/1999 e la mancanza dei requisiti minimi di intellegibilità della cartella. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati: dalla sentenza emerge che il giudice del rinvio ha considerato entrambe le eccezioni, dando atto che la società le aveva proposte sia con il ricorso introduttivo sia con il ricorso in riassunzione. Rigettando l’opposizione, la Corte d’appello ha quindi respinto, sebbene in modo implicito, anche tali eccezioni.
Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente per connessione, risultano anch’essi infondati. La Corte d’appello ha affermato che il ricorso introduttivo era carente di allegazione e di prova sui requisiti richiesti dalla Commissione europea ai fini di escludere l’illegittimità dell’aiuto. La società si era limitata ad allegare che, nel quadriennio interessato, aveva costituito un certo numero di contratti di formazione-lavoro, tutti ad incremento dei posti preesistenti, richiamando il libro matricola.
Mancava però l’allegazione specifica delle condizioni poste dalla decisione comunitaria: che i contratti riguardassero determinate categorie di lavoratori, che la società non avesse proceduto a riduzioni di organico nei dodici mesi precedenti e che avesse mantenuto in servizio, assumendoli a tempo indeterminato, almeno una quota dei lavoratori il cui contratto era scaduto nei ventiquattro mesi precedenti. Né si allegava la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, condizione posta per la compatibilità con il mercato comune e con l’accordo SEE.
Il richiamo al libro matricola era finalizzato alla sola allegazione di un generico aumento dell’occupazione, senza specificazione delle ulteriori condizioni. Stante tale genericità, rettamente il giudice del rinvio non ha conferito rilievo ai dati contabili, la cui rilevanza probatoria non poteva andare oltre il richiamo operato in ricorso. Non può condividersi, poi, l’assunto secondo cui sarebbe ammissibile l’integrazione dell’allegazione operata con il ricorso in riassunzione: nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere tutti i fatti rilevanti, senza possibilità di integrazione successiva. Infine, la non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. non può rilevare rispetto a fatti non dedotti tempestivamente nel ricorso introduttivo di primo grado. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese nei confronti dell’Inps e compensazione nei confronti dell’agente della riscossione, estraneo al merito della pretesa contributiva.
Nota della Redazione
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