Cessione totalitaria di quote non riqualificabile come cessione di azienda (Cass. civ. Sez. V n. 10243 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nel testo novellato dall’art. 1, comma 87, legge n. 205/2017 e reso retroattivo dall’art. 1, comma 1084, legge n. 145/2018, impone di qualificare l’atto secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, non economici. Ne consegue che la cessione totalitaria di partecipazioni societarie, anche se preceduta dal conferimento del ramo d’azienda, non è riqualificabile come cessione di azienda, essendo diversi l’oggetto, la disciplina e gli effetti giuridici dei due negozi. In assenza di elementi extratestuali o atti collegati, l’imposta va liquidata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Il Fatto
La società controricorrente cedeva a un’altra società, con atto notarile, il 100% delle quote da essa possedute in una s.r.l., per un valore di poco inferiore ai dieci milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per maggiore imposta proporzionale di registro nella misura del 3%, previa riqualificazione dell’atto, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, in termini di cessione di azienda.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, riteneva illegittimo l’avviso: dopo le modifiche normative del 2018 e 2019 la riqualificazione non poteva più fondarsi su elementi extratestuali o su atti collegati, mentre l’atto accertativo si basava proprio su una visione d’insieme di tali elementi. L’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo la Commissione indicato quali fossero gli elementi extratestuali o gli atti collegati valorizzati. La Corte giudica il motivo infondato: la decisione riposa su una ratio chiara, ancorata alla premessa per cui, dopo le riforme richiamate, l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 non consente più la riqualificazione per elementi estrinseci o negozi collegati. Da tale premessa discendeva de plano la radicale illegittimità dell’avviso. Un eventuale errore nella ricostruzione della fattispecie concreta avrebbe potuto essere censurato sotto altri profili, non esperiti dalla ricorrente.
Con il secondo motivo l’Ufficio sosteneva che la riqualificazione era avvenuta per intrinseco, senza ricorso a elementi esterni: la cessione totalitaria del capitale avrebbe di per sé prodotto effetti corrispondenti alla cessione d’azienda. La Corte respinge la tesi, richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 2677/2022, Cass. n. 24647/2021, Cass. n. 34917/2022, Cass. n. 7495/2024).
Il punto decisivo è che l’art. 20 impone di valutare gli effetti giuridici dell’atto, non quelli economici. La prevalenza della sostanza sulla forma resta ferma, ma opera sul piano della qualificazione giuridica: attengono alla sostanza gli effetti legali del negozio, non lo scopo economico perseguito dalle parti. La valorizzazione della causa reale o concreta è stata superata dalla giurisprudenza costituzionale, che l’ha ritenuta incoerente con l’introduzione dell’art. 10-bis legge n. 212/2000.
La Corte sottolinea che cessione di azienda e cessione di partecipazioni hanno oggetto diverso — il compendio di beni organizzati ex art. 2555 cod. civ. da un lato, la partecipazione sociale dall’altro — e disciplina diversa, caratterizzata da istituti tipici come la successione nei contratti, il divieto di concorrenza e il trasferimento delle posizioni lavorative. La cessione di quote attribuisce uno status di socio, non un complesso organizzato, ed è assoggettata per legge a imposta di registro in misura fissa. Irrilevante è quindi la ricerca delle ragioni economiche dell’operazione.
Il ricorso è rigettato. Le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Agenzia, anche per aver coltivato l’impugnativa dopo il consolidarsi dell’orientamento costituzionale e di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.