Aiuti di Stato e soglia de minimis: superamento esclude il beneficio (Cass. civ. Sez. V n. 2467 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie e aiuti di Stato, la soglia de minimis non opera come franchigia, ma come soglia di rilevanza: superata la quale l’impresa non può beneficiare dell’aiuto. Una norma che concede un’esenzione deve essere interpretata in termini rigorosi e restrittivi. Il superamento del limite comporta l’esclusione in radice del beneficio, con recupero dell’aiuto ai sensi dell’art. 288 TFUE. L’efficacia diretta delle decisioni della Commissione europea comporta l’invalidità o l’inefficacia delle norme interne e degli atti amministrativi posti a fondamento dell’aiuto erogato. La non punibilità per incertezza normativa oggettiva presuppone l’accertamento di fatti indice metodicamente valutati e di risultati interpretativi contrastanti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2006, aveva disconosciuto il diritto all’agevolazione IRAP prevista dall’art. 15, L.R. Sicilia n. 21/2003. L’Ufficio riteneva erronea l’indicazione dell’importo esente.
La CTP respingeva il ricorso, rigettando anche la censura sulla dedotta decadenza dal potere accertativo. La CTR confermava la decisione, dichiarando inammissibile il motivo di appello sulla decadenza perché non contro-argomentato rispetto a quanto statuito dal primo giudice. La società ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi; resisteva l’Avvocatura generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. L’Amministrazione sosteneva che il termine spirasse l’11.04.2017 e che la notificazione fosse avvenuta il 12.04.2017. La Corte, conformemente al consolidato orientamento (Cass. n. 3755/2015, richiamata da Cass. n. 7846/2018), ribadisce che il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante coincide con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, provata dal timbro con numero cronologico, data e spese. Il ricorso risulta consegnato all’UNEP l’11.04.2017 ed è pertanto tempestivo.
Nel merito la Corte affronta la questione centrale: se, superata la soglia dell’aiuto, debba essere ripresa a tassazione l’intera somma o solo la parte eccedente. Premesso che una norma di agevolazione va interpretata in termini rigorosi e restrittivi, la Corte richiama la propria giurisprudenza specifica sull’art. 15, comma 3, L.R. n. 21/2003, che subordina l’applicazione della disposizione al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. La Commissione europea, con decisione del 14 agosto 2015, aveva qualificato tali misure come aiuti incompatibili con il mercato interno ove non rientranti nei limiti de minimis.
La Corte chiarisce che la soglia de minimis non è una franchigia, ma una soglia di rilevanza: superata la quale l’impresa non può beneficiare dell’aiuto in radice, salvo gli interventi meramente risarcitori (Cass. n. 11228/2011). L’efficacia diretta delle decisioni della Commissione comporta l’invalidità o l’inefficacia delle norme interne e degli atti amministrativi posti a fondamento dell’aiuto (Cass. n. 35984/2021; Cass. n. 22318/2010). Il primo motivo è quindi in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte rileva che la contribuente si era limitata a ribadire l’applicabilità dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 senza contestare la contraria applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CEE richiamati dalla CTP. La decisione della CTR è immune da censura.
Sull’ultimo motivo, la Corte ricostruisce l’ambito della non punibilità per incertezza normativa oggettiva ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992, individuando i fatti indice che il giudice deve accertare e valutare. Nella specie la ricorrente censura il richiamo di precedenti inconferenti senza illustrarne le ragioni, argomentazione smentita dai recenti arresti (Cass. n. 15006/2024; Cass. n. 16105/2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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