Accertamento induttivo del reddito del professionista e motivi inammissibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 37 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento del reddito del professionista, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972 sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile laddove il ricorrente non indichi il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività. La motivazione apparente, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo in caso di mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, essendo irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione, purché sia rispettato il c.d. minimo costituzionale. La statuizione di compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, deve essere sorretta da ragioni gravi ed eccezionali espressamente motivate, non potendo la compensazione essere giustificata da formule generiche come “attesa la materia del contendere”.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, professionista geometra, un avviso di accertamento relativo all’anno 2011, con il quale, sulla base dell’analisi della documentazione relativa alle pratiche catastali presentate tramite l’applicazione DOCFA, accertava una maggiore imposta per omessa fatturazione e per sottofatturazione di alcune prestazioni professionali. L’Ufficio rideterminava i compensi applicando un importo forfettario per ciascuna unità immobiliare e per ciascun tipo mappale presentato.
Il contribuente impugnava l’avviso, ma la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 997/07/2019, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo che le presunzioni utilizzate dall’Ufficio fossero gravi, precise e concordanti e che la quantificazione dei compensi fosse avvenuta assumendo le tariffe professionali, sebbene abrogate, come parametro di riferimento. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso contenente ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese disposta dalla sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale. Con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ha ricordato che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione e la sua decisività, atteso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto mere argomentazioni difensive, non già precisi fatti storici la cui valutazione sarebbe stata omessa.
Quanto alla censura di motivazione, la Corte ha precisato che il vizio di motivazione è configurabile solo quando si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nella fattispecie, la Commissione Tributaria Regionale aveva fatto esplicito riferimento alle censure del contribuente e aveva esposto il percorso logico-giuridico che conduceva alla decisione impugnata, valorizzando la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e l’utilizzo delle tariffe professionali come parametro di riferimento; risulta pertanto rispettato il c.d. minimo costituzionale della motivazione.
La Corte ha infine ritenuto infondata la dedotta violazione di legge, poiché il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata e la censura si risolveva in un inammissibile riesame dell’apprezzamento di merito del fatto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la formula “attesa la materia del contendere” non integra una motivazione idonea a giustificare la deroga alla regola generale della soccombenza, dovendo le ragioni della compensazione essere espressamente motivate. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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