Aliquota 2,44% sulla quota retributiva dal 2022 anche per i già pensionati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 38 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. La norma trova applicazione anche nei confronti dei soggetti già in pensione prima della sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022. La domanda originaria può essere precisata in corso di causa, anche nel petitum e nella causa petendi, purché la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha agito nei confronti dell’INPS lamentando l’applicazione, da parte dell’Istituto, dell’aliquota prevista dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché quella più favorevole del 44 per cento prevista dall’art. 54 per il personale militare. Ha chiesto quindi l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento sulla quota retributiva della pensione, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, interessi e rivalutazione.

Con successive memorie il ricorrente ha precisato la domanda, invocando l’aliquota riconosciuta dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 e, in via subordinata, il riconoscimento dell’aliquota del 2,44 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2022. L’INPS, ritualmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice dichiara la contumacia dell’INPS. Nel merito, la questione riguarda l’individuazione dell’aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato. Il ricorrente aveva originariamente invocato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale militare.

La Corte richiama il percorso delle Sezioni riunite, che con la sentenza n. 1/2021 e la sentenza n. 12/2021 hanno escluso l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento in favore dei militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni o inferiore a 15 anni, individuando il coefficiente del 2,44 per cento annuo. Rileva inoltre che il principio di diritto delle Sezioni riunite vincola il giudice di primo grado, salvo rimessione da parte della sezione d’appello ex art. 117 c.g.c., e che la prevalente giurisprudenza contabile aveva escluso l’estensione dell’art. 54 al personale della Polizia di Stato.

La Corte dei conti sottolinea come l’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 abbia superato tale orientamento, estendendo espressamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del testo unico, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Richiama quindi l’interpretazione delle Sezioni centrali d’appello, che hanno ritenuto la norma applicabile anche ai soggetti già in pensione prima della sua entrata in vigore, ma con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022 (Sez. II d’Appello n. 33/2022, in termini Sez. I n. 134/2022).

Quanto alla precisazione della domanda, il giudice la qualifica come emendatio libelli, ammessa dalla Cass. Sez. Un. n. 22404/2018 ove la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento della riliquidazione della pensione mediante l’aliquota del 2,44 per cento sulla quota retributiva e decorrenza degli arretrati dal 1° gennaio 2022. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’eccedenza, secondo il cumulo parziale di Sezioni riunite n. 10/2002. Le spese sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’intervento legislativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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