Rinuncia all’appello contabile e passaggio in giudicato della sentenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 186 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo d’appello, accettata dall’appellato senza riserve o condizioni, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e, trattandosi propriamente di rinuncia all’impugnazione, produce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ne consegue il consolidamento della soccombenza sostanziale dell’appellante, ai sensi dell’art. 188 c.g.c. La declaratoria di estinzione, disposta a norma dell’art. 110, comma 6, c.g.c., non dà luogo a pronuncia sulle spese per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Il Fatto
Un ex dipendente del Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva respinto la sua domanda di riliquidazione della prestazione pensionistica. Il ricorrente chiedeva che l’indennità integrativa speciale fosse computata per intero e separatamente sulla quota A del trattamento, e non nella misura dell’80% applicata dall’INPS.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda infondata, sul presupposto che la prestazione fosse calcolata secondo il regime retributivo e che l’art. 15 della legge n. 724/1994 imponesse il conglobamento dell’indennità nella base pensionabile. Nel corso del giudizio di appello, l’interessato ha depositato atto di rinuncia agli atti del processo per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preso atto dell’atto depositato in data 4 giugno 2024, con cui l’appellante ha dichiarato di non intendere coltivare la domanda, richiamando l’art. 110 c.g.c. L’istanza è stata regolarmente notificata a controparte e l’INPS vi ha aderito, dichiarando in udienza la propria accettazione senza opporre riserve o condizioni.
Secondo il Collegio, sussistono pertanto i requisiti di legge perché sia dichiarata l’estinzione del processo d’appello, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. La rinuncia risulta accettata in termini pieni, così da rendere la fattispecie conforme alla disciplina codicistica.
La Corte ha poi precisato la natura dell’atto: si tratta propriamente di una rinuncia all’impugnazione, e non di una mera rinuncia agli atti. Da ciò discende, oltre all’estinzione per cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame, anche il passaggio in giudicato della sentenza contestata.
Il consolidamento del giudicato comporta il definitivo consolidamento della soccombenza sostanziale di parte appellante, ai sensi dell’art. 188 c.g.c. Il Collegio ha quindi escluso ogni ulteriore esame dei motivi di gravame, rimasti assorbiti dalla rinuncia.
Sul piano delle spese, la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia, in forza dell’espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c. Il dispositivo dichiara pertanto estinto il processo, con non luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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