Difetto di competenza assembleare su costituzione di società a partecipazione pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 84 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione di costituzione di una società a partecipazione pubblica, quando non ricorra alcuna delle ipotesi di competenza assembleare tassativamente previste, deve essere adottata dall’organo amministrativo dell’ente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 175/2016. L’assemblea dei soci, quale organo di indirizzo, programmazione e vigilanza, non è titolare della funzione amministrativa dell’ente e non può quindi assumere l’atto di costituzione della società. Ne consegue che la richiesta di parere trasmessa alla Sezione regionale di controllo è soggettivamente inammissibile per difetto di competenza dell’organo che ha adottato l’atto, restando assorbito ogni esame nel merito dei parametri di cui all’art. 5 del T.U.S.P..

Il Fatto

Un’Azienda Servizi alla Persona a carattere regionale ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui l’assemblea dei soci aveva approvato la costituzione di un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, nella forma di società consortile a responsabilità limitata, unitamente a una pluralità di atti collegati.

L’operazione era diretta a costituire una società mista tra l’Azienda e un ente del Terzo settore, individuato mediante procedura di coprogettazione, per la gestione unitaria dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali destinati agli anziani non autosufficienti. L’ente ha inoltrato l’atto alla Sezione ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, sollecitando la pronuncia di conformità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo introdotto dall’art. 5 del T.U.S.P., come novellato dalla legge n. 118/2022. Richiamata la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, qualifica la funzione come attività di controllo formalmente resa sotto forma di parere, con termini e parametri determinati dal legislatore.

La Corte dei conti verifica l’analitica motivazione dell’atto rispetto ai cinque parametri di legge e, a monte, l’osservanza delle modalità e dei contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.. Il rispetto delle regole sulla competenza ad adottare l’atto precede logicamente ogni scrutinio nel merito.

Sul punto, la Sezione rileva che l’art. 7, comma 1, lett. d), attribuisce la deliberazione all’organo amministrativo dell’ente. L’assemblea dei soci, come delineata dallo statuto aziendale, è invece organo di indirizzo, programmazione e vigilanza, senza funzione amministrativa. La relativa competenza appartiene in via esclusiva al Consiglio di amministrazione.

Nel caso di specie, l’atto è stato adottato dall’assemblea dei soci. La Sezione ne deduce il difetto di competenza dell’organo e dichiara la richiesta soggettivamente inammissibile, con assorbimento dell’esame di merito. Resta ferma, invece, l’ammissibilità oggettiva, poiché la società consortile a responsabilità limitata rientra nella nozione di società rilevante ai fini dell’art. 5.

Quanto ai profili di legittimazione, l’Azienda, ente pubblico non economico regionale, è annoverabile tra le amministrazioni pubbliche tenute alla trasmissione dell’atto. Ciò non vale tuttavia a sanare il vizio dell’organo che ha deliberato, che preclude la pronuncia di conformità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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