Enti di ricerca, controllo sui costi di funzionamento e sostenibilità economico-patrimoniale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 104 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici di ricerca la Corte dei conti verifica la complessiva tenuta degli equilibri di bilancio, non limitandosi al solo risultato di competenza finanziaria. La circostanza che l’esercizio si chiuda in avanzo finanziario non esclude, di per sé, una condizione di squilibrio: assume rilievo decisivo il risultato economico, la dinamica dei costi di produzione e la consistenza del patrimonio netto. Quando i costi correnti crescono in misura superiore alle entrate, il disavanzo economico erode il patrimonio e impone all’ente di adottare misure di contenimento degli oneri di funzionamento, anche in prospettiva pluriennale. Resta fermo l’obbligo di redigere il rendiconto secondo gli schemi dell’armonizzazione contabile, con la corretta classificazione delle voci di valore e di costo della produzione.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il rendiconto generale dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” per l’esercizio 2023, trasmesso con le relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori. Il documento contabile era stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 23 aprile 2024 e inviato al Ministero dell’università e della ricerca, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Corte dei conti, senza osservazioni da parte dei Ministeri.
Il controllo si è svolto secondo le modalità dell’art. 12 della legge n. 259/1958, richiamato dall’art. 14, secondo comma, del d.lgs. n. 218/2016. La relazione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato della gestione, collocandosi nella cornice dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione.
La Motivazione della Corte
Il rendiconto è redatto in conformità al d.p.r. n. 97 del 2003 e tiene conto del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 91 del 2011, con l’adozione del piano dei conti integrato. La Corte rileva tuttavia che il conto economico riporta impropriamente le voci “entrate correnti” e “uscite correnti”, là dove l’allegato n. 11 al citato d.p.r. prescrive, sul versante del valore della produzione, la voce dei proventi e corrispettivi per la produzione di beni e servizi e, sul versante dei costi, la specifica classificazione dello schema.
Sul piano dei risultati, l’esercizio chiude con un avanzo finanziario di euro 277.031, sostanzialmente in linea con quello precedente. Il dato non è però sufficiente a ritenere equilibrata la gestione. Il valore della produzione rimane quasi invariato, mentre i costi di produzione aumentano del 22,5 per cento, passando da euro 3.794.273 a euro 4.648.380, per effetto dell’incremento delle spese di funzionamento e degli interventi diversi.
Ne deriva un disavanzo economico di euro 324.370, in netto contrasto con l’avanzo di euro 632.785 dell’esercizio precedente. La conseguenza è la contrazione del patrimonio netto, che scende da euro 1.056.220 a euro 731.850, con una riduzione del 30,7 per cento. L’avanzo di amministrazione disponibile si riduce a euro 532.241, al netto dell’accantonamento per il fondo di liquidazione dell’indennità di anzianità del personale.
Sul versante delle entrate, il totale sale del 20,1 per cento, trainato dai trasferimenti correnti delle amministrazioni pubbliche, che aumentano del 10,5 per cento, mentre si azzera il contributo dell’Unione europea e del resto del mondo. Le spese correnti crescono del 25,8 per cento, con aumenti delle retribuzioni, degli acquisti di beni e servizi e dei trasferimenti correnti. L’attività contrattuale registra un incremento della spesa per immobilizzazioni tecniche, sostenuta in larga parte mediante il mercato elettronico.
La Corte dà atto della regolarità degli adempimenti in materia di trasparenza, di società partecipate e di prevenzione della corruzione, nonché dell’assenza di contenzioso passivo. Il giudizio complessivo resta però segnato dalla crescita delle spese a fronte di entrate sostanzialmente stabili: da qui la raccomandazione di adottare misure di contenimento degli oneri di funzionamento per preservare gli equilibri e assicurare la sostenibilità strutturale della gestione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.