Aliquota art 54 dPR 1092/1973 alla Polizia di Stato dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 115 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estensione al personale della Polizia di Stato del trattamento pensionistico calcolato con l’aliquota annua del 2,44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, disposta dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, opera nei limiti di una retroattività temperata, con effetti sui soli ratei liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2022. La domanda volta a ottenere l’applicazione dell’aliquota più favorevole dalla data del collocamento a riposo va rigettata. La domanda proposta in via gradata, essendo stata integralmente soddisfatta dall’ente previdenziale in pendenza di causa, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pretesa al riconoscimento dei benefici dei c.d. “sei scatti” è inammissibile per difetto di interesse ad agire, risultando l’emolumento già valorizzato ab origine nel calcolo pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, veniva collocato in quiescenza il 20 dicembre 2018 per sopraggiunta inabilità al servizio. Il trattamento pensionistico veniva liquidato con il sistema misto, applicando alla quota retributiva l’aliquota dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 anziché quella, più favorevole, dell’art. 54 dello stesso decreto.

Dopo aver sollecitato invano l’ente previdenziale alla rideterminazione, anche in seguito all’entrata in vigore della legge n. 234/2021, il ricorrente domandava il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota dell’art. 54, dalla data del collocamento a riposo o, in subordine, dal 1° gennaio 2022, con arretrati, rivalutazione e interessi, oltre al computo dei benefici dei c.d. “sei scatti”.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico rileva anzitutto che l’INPS, in pendenza di causa, ha adottato provvedimenti integralmente satisfattivi della domanda avanzata in via subordinata, applicando alla quota retributiva l’aliquota annua del 2,44% con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in conformità alla propria circolare n. 44 del 23 marzo 2022 e agli arresti della giurisprudenza contabile.

Sul punto il Giudice richiama, ai sensi dell’art. 17 delle disposizioni attuative al c.g.c., la recente pronuncia di questa Sezione n. 100/2025, secondo cui la legge di bilancio per il 2022 ha esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile il trattamento pensionistico calcolato in base all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

La giurisprudenza contabile delle sezioni d’appello ha riconosciuto alla disposizione una retroattività temperata, affermando che la rivalutazione della quota retributiva con il nuovo coefficiente annuo del 2,44% non può che spiegare effetti sui ratei liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2022. Tale interpretazione costituisce ormai diritto vivente.

Il Giudice esamina poi i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente in relazione all’esegesi normativa posta alla base della propria richiesta. Anche a volerne ammettere la valutazione, la questione è manifestamente infondata, sulla base di quanto affermato dalla Consulta nella decisione n. 33/2023.

Ne consegue che la domanda principale, volta a ottenere la riliquidazione dalla data di collocamento a riposo, va rigettata; quella proposta in via gradata deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai c.d. “sei scatti”, il Giudice rileva che dalla documentazione in atti l’emolumento risulta già valorizzato ab origine nel calcolo del trattamento pensionistico, poi riliquidato; sotto questo profilo l’azione, sin dalla proposizione, non era sorretta dall’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., con conseguente inammissibilità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *