Colpa grave esclusa per dirigente scolastico sui proventi del laboratorio conto terzi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 170 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale derivante dalla ripartizione dei proventi dell’attività in conto terzi di un istituto tecnico, la condanna del dirigente scolastico che abbia partecipato alle delibere del Consiglio d’istituto presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo. La colpa grave non è configurabile quando il quadro normativo di riferimento è incerto, le delibere contengono una motivazione riconducibile all’incremento dell’attività del laboratorio e alla sua ricaduta didattica, e risulta introdotto un tetto ai compensi individuali. La responsabilità sussidiaria di chi ha agito con colpa grave non può essere affermata in assenza dell’accertamento effettivo della responsabilità principale dolosa di altro soggetto. Resta ferma la natura pubblica dei proventi, che transitano nel bilancio dell’istituzione scolastica.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gestione dei fondi provenienti dall’attività in conto terzi svolta dal laboratorio di analisi di un istituto tecnico, nel periodo 2014-2019. Il laboratorio, dotato di certificazioni di qualità, aveva ampliato progressivamente le commesse, con un fatturato cresciuto fino a superare i sei milioni nel 2018 e un numero di iscritti più che raddoppiato. Gli incarichi erano assegnati dal dirigente scolastico, previa deliberazione del Consiglio d’istituto, che determinava i criteri di riparto delle entrate.

La Procura regionale ha contestato un danno erariale pari ai compensi lordi erogati al personale nel quinquennio, ritenendo le somme pubbliche e non ripartibili secondo le modalità adottate. Il primo giudice ha condannato il solo dirigente scolastico, assolvendo il direttore del laboratorio, il responsabile del reparto tecnologico e la DSGA per difetto di potere decisionale. Contro tale decisione hanno proposto appello la Procura e i convenuti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto confermato l’assoluzione dei tre soggetti privi di potere deliberante. Il thema decidendum, come emergente dalla citazione, era circoscritto alla responsabilità gestionale per l’erogazione dei proventi e non alla loro percezione. Il danno era stato parametrato all’importo complessivamente erogato e ripartito in ragione del contributo causale di ciascuno, senza riferimento alle somme singolarmente percepite. Non avendo costoro fatto parte dell’organo deliberante, manca la condotta causativa del pregiudizio.

La stessa conclusione vale per la DSGA: la sottoscrizione dei verbali e dei mandati di pagamento costituisce attestazione formale di decisioni altrui, non partecipazione al processo decisionale. Quanto ai due docenti, l’eventuale violazione del dovere di esclusività non ha rispondenza con il danno contestato, parametrato alla somma degli utili distribuiti a tutto il personale.

Sul dirigente scolastico, la Corte ha ritenuto non corretta la costruzione della responsabilità sussidiaria per colpa grave a fronte di una responsabilità principale dolosa meramente virtuale dei percettori. La responsabilità sussidiaria presuppone l’accertamento effettivo di quella principale, altrimenti difetta il presupposto di operatività dell’ordine di escussione.

Nel merito, la Corte ha escluso l’elemento soggettivo. Le somme rivenienti dall’attività in conto terzi hanno natura pubblica, ma possono essere ripartite: la circolare n. 780/1978 si integra con il D.I. n. 44/2001, che lascia alla prima la disciplina della distribuzione dei proventi, e la destinazione dell’eccedenza ad avanzo di amministrazione opera in un momento successivo al riparto. Le delibere impugnate recano motivazione riferita all’incremento della produzione e al mutato organigramma, e il regolamento del laboratorio ha introdotto tetti ai compensi individuali. In un quadro normativo di non assoluta chiarezza, tali circostanze escludono la grave leggerezza richiesta per la colpa grave e il dolo contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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