Incarico di esperto del Sindaco conforme se oggetto e finalità sono determinati (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 181 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alle Sezioni regionali di controllo dal comma 173 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 è un controllo successivo sulla gestione, collaborativo, che verifica non solo la legittimità ma anche la regolarità e l’economicità dell’atto di spesa relativo a incarichi di collaborazione e consulenza. L’incarico di esperto del Sindaco, disciplinato dall’art. 14 della L.R. Sicilia n. 7/1992, è legittimo quando l’atto di nomina individua in modo specifico oggetto e finalità, in coerenza con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Sindaco e senza sovrapporsi ai compiti della struttura burocratica. Il conferimento è conforme anche quando il compenso mensile non superi lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali. La mancata specificazione degli obiettivi rende l’incarico privo di utilità e non giustifica la spesa.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano ha conferito con determinazione sindacale un incarico di esperto in materia giuridico-amministrativa sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata. L’atto è stato trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, in applicazione della disciplina sul controllo degli incarichi di collaborazione di importo superiore a 5.000 euro.
Acquisito il disciplinare di incarico e le relazioni sull’attività svolta nei primi mesi del 2025, la Sezione ha esaminato la conformità della nomina alla normativa regionale e alle linee applicative approvate con propria deliberazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del controllo successivo sulla gestione ex art. 1, comma 173, legge n. 266/2005: una verifica esterna che investe legittimità, regolarità ed economicità dell’atto di spesa, strumentale a processi di autocorrezione dell’ente controllato.
Passando all’art. 14 L.R. n. 7/1992, il Collegio ne ricostruisce il testo vigente, come modificato dalla L.R. n. 5/2021 e in parte annullato dalla Corte cost. n. 70/2022. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la possibilità di rinnovo dell’incarico oltre il mandato del Sindaco e ha escluso che l’esperto possa svolgere attività di supporto agli uffici per materie di particolare complessità.
Sul profilo temporale, la coincidenza tra scadenza dell’incarico e mandato del Sindaco non è di per sé sufficiente a inficiare la nomina, ma va valutata insieme all’oggetto ea alla finalità, secondo la giurisprudenza contabile. Sul profilo soggettivo, la determina e il disciplinare escludono la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, operando l’esperto con autonomia organizzativa.
Il punto centrale è la determinatezza dell’oggetto e delle finalità. La lettera a) dell’atto appare ampia, ma il reiterato riferimento alla gestione dei beni confiscati consente di leggere l’elenco dei compiti come esemplificazione di un oggetto specifico, confermato dalle relazioni dell’incaricata. La Corte richiama la necessità di distinguere le funzioni dell’esperto da quelle della struttura burocratica, in ossequio al principio di separazione e all’art. 97 Cost.
Infine, la Sezione verifica il limite numerico degli incarichi, la documentata professionalità dell’incaricata e l’assenza di conflitto di interessi. Il compenso mensile, pari al 60% dello stipendio tabellare dirigenziale, non supera la soglia dell’art. 14, comma 5. Alla luce di tali riscontri, la Sezione accerta la conformità dell’incarico alla normativa vigente e ne dispone la trasmissione al Consiglio comunale e la pubblicazione.
Nota della Redazione
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