Omessa pronuncia sulla particolare tenuità del fatto è vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 26075 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., l’omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo nuovo tempestivamente proposto con memoria, con cui si richieda l’esclusione della punibilità per la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il rilievo investe un ambito rimesso all’esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito e impone l’annullamento con rinvio sul punto. Nel giudizio di rinvio, limitatamente alla verifica dei presupposti della causa di non punibilità, il giudice non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all’annullamento parziale, essendosi formato un giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il legale rappresentante della società contribuente era stato ritenuto colpevole per aver indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali IVA.
Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo lamentava la mancata motivazione sulla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, formulata con memoria tempestivamente depositata e contenente un motivo nuovo di impugnazione, non esaminato dalla Corte territoriale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, invertendo l’ordine dei motivi, esamina anzitutto le censure sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato, giudicandole manifestamente infondate. Ricorre una ipotesi di “doppia conforme”, poiché la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove.
Quanto alle operazioni ritenute esistenti ai fini IRES, la Corte richiama il principio per cui, in tema di divieto di intermediazione di manodopera, l’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare sulla base dell’assunzione del rischio d’impresa e dell’eterodirezione dei lavoratori. Nel caso di appalto non genuino il rapporto di somministrazione è nullo e non è detraibile l’IVA (Sez. V n. 12807 del 26.06.2020).
Anche il motivo sulla sussistenza dell’elemento psicologico è infondato: il meccanismo simulato aveva consentito una detrazione IVA altrimenti non spettante. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul dolo di evasione (Sez. III n. 50362 del 29.10.2019; Sez. III n. 30874 del 02.03.2018). Le doglianze difensive sono meramente rivalutative e prive dei requisiti di specificità (Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016).
Il terzo motivo, relativo alla qualificazione delle fatture come riferite a operazioni soggettivamente inesistenti anziché oggettivamente inesistenti, è manifestamente infondato: la condanna non viola gli art. 521 e 522 cod. proc. pen., non distinguendo la fattispecie tra le due tipologie (Sez. III n. 30874 del 02.03.2018; Sez. III n. 4236 del 18.10.2018).
È invece fondato il primo motivo. La Corte territoriale ha omesso la disamina della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. formulata con memoria pervenuta in data 07.11.2025, né le ragioni del diniego emergono dalla restante motivazione: risulta integrata la carenza motivazionale. La Corte annulla con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, ribadendo che in tale giudizio il verificarsi della prescrizione non consente la declaratoria estintiva, per la formazione del giudicato progressivo sulla responsabilità (Sez. III n. 30383 del 30.03.2016; Sez. III n. 38380 del 15.07.2015).
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Nota della Redazione
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