Assoluzione non irrevocabile e autonomia del giudizio di prevenzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 5243 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale si fonda su un apprezzamento autonomo di fatti storicamente apprezzabili, che prescinde dalla consumazione di specifici reati e dalla loro verifica in sede penale. La pronuncia di una sentenza irrevocabile di assoluzione, che abbia escluso la sussistenza del fatto o accertato l’estraneità del proposto, impedisce al giudice della prevenzione di utilizzare i medesimi fatti come elementi indizianti, in forza del principio di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento. L’annullamento con rinvio e la sentenza assolutoria non passata in giudicato non determinano, invece, alcuna automatica caducazione degli elementi fondanti il giudizio di pericolosità, imponendo solo una verifica più rigorosa sulla trasmigrazione dei dati fattuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato l’applicazione nei confronti della ricorrente della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, oltre alla confisca di un fabbricato, ritenendola pericolosa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 159/2011, in quanto imputata di concorso esterno in associazione mafiosa, intralcio alla giustizia e corruzione in atti giudiziari.
Avverso l’ordinanza la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il giudizio di pericolosità sarebbe stato precluso dall’annullamento disposto in relazione al reato associativo, dall’assoluzione intervenuta nel giudizio rescissorio e dalle pronunce assolutorie relative ad altri capi d’imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, riaffermando l’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio di cognizione. Il giudice della prevenzione non è chiamato ad accertare la colpevolezza per un fatto specifico, ma deve valutare se il comportamento pregresso del proposto costituisca indice rivelatore di una futura pericolosità. Tale valutazione può fondarsi anche su elementi probatori di minore efficacia, come le chiamate in correità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono i riscontri individualizzanti previsti dall’art. 192 cod. proc. pen.
L’unico limite all’autonomia valutativa è rappresentato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione che abbia escluso la sussistenza del fatto o accertato l’estraneità del proposto: in tal caso, il principio di non contraddizione dell’ordinamento impedisce di utilizzare i medesimi fatti come elementi indizianti. Nel caso di specie, tuttavia, la pronuncia di annullamento con rinvio si era limitata a certificare un vizio della sentenza, senza caducare gli elementi fondanti la pericolosità.
Quanto alla successiva assoluzione per il reato associativo, la Corte ne ha escluso la rilevanza perché non passata in giudicato. Ha inoltre rilevato che la pronuncia riguardava solo una delle articolazioni mafiose, mentre il concorso esterno contestato alla ricorrente si riferiva anche ad altre cosche non interessate da alcun annullamento. Le assoluzioni per i capi 62, 63 e 64 non incidevano, poi, sul capo 61, autonomamente idoneo a fondare il giudizio di pericolosità, essendo emersi dagli atti elementi fattuali sui rapporti di ausilio alla ‘ndrangheta non smentiti dal giudizio penale.
In relazione alla confisca, la Corte ha ritenuto i motivi indeducibili, in quanto la valutazione sulla sproporzione tra i beni e il reddito dichiarato è riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La ricorrente non aveva offerto alcuna giustificazione documentale circa la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile.
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Nota della Redazione
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