Amministratore di fatto e bancarotta: valutazione di fatto insindacabile (Cass. pen. Sez. V n. 34992 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale. Il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Le dichiarazioni del coimputato, se riscontrate da altri elementi, possono fondare il giudizio di responsabilità anche in ordine alla bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, restando estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla diversa valutazione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di un imputato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi in qualità di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita. Il Tribunale aveva ritenuto il ricorrente responsabile della distrazione di una somma di denaro, oggetto di un bonifico privo di giustificazione, nonché della sottrazione dei libri e delle scritture contabili della società fallita.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e travisamento di prova in relazione a entrambe le fattispecie. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La difesa deduceva la violazione della regola di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo l’inidoneità delle dichiarazioni del coimputato a fondare la responsabilità dell’imputato. La Corte rileva che la doglianza è fuorviante: il ruolo di amministratore di fatto costituisce il presupposto della condanna, mentre il carattere distrattivo della condotta è incontestato.
Le sentenze di merito hanno ritenuto accertato il ruolo di amministratore di fatto mantenuto dal ricorrente anche dopo il passaggio formale delle consegne al nuovo amministratore, soggetto privo delle competenze per gestire la società. Le dichiarazioni del coimputato sono state riscontrate da altri elementi, tra cui il contenuto di una mail indirizzata dal ricorrente al direttore dell’istituto bancario, ritenuta idonea a dimostrare che, appena un mese prima dell’esecuzione del bonifico, egli era ancora l’unico in possesso delle credenziali di home banking.
La Corte richiama l’insegnamento secondo cui per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorrono elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive, e che tale accertamento è una valutazione di fatto insindacabile in legittimità, se sorretta da congrua e logica motivazione, citando Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019 e Sez. 5 n. 8479 del 28/11/2016. La motivazione può integrarsi con quella conforme di primo grado.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il ricorrente denunciava il travisamento della prova sulla bancarotta documentale, per l’asserita omessa considerazione di una ricevuta della documentazione contabile e di una comunicazione del coimputato al curatore fallimentare. La sentenza impugnata ha evidenziato che della documentazione contabile nulla si dice nell’atto di cessione della società e che la sottrazione delle scritture contabili è stata funzionale alla copertura della condotta distrattiva, sussistendo un nesso logico tra quest’ultima e le gravi omissioni nella tenuta della contabilità, finalisticamente orientate a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
La Corte ribadisce che esula dal perimetro del giudizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, spettando alla cassazione il solo controllo di congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, richiamando Sez. 5 n. 602 del 14/11/2013 e Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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