Obbligo di preavviso in zona sismica e inapplicabilità della sanatoria edilizia (Cass. pen. Sez. III n. 34982 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona dichiarata sismica, gli obblighi di preavviso scritto allo sportello unico comunale e di allegazione del progetto firmato da professionista abilitato e dal direttore dei lavori, previsti dall’art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001, permangono anche per gli interventi qualificabili come di minore rilevanza o privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001. La previsione di controlli regionali anche a campione presuppone che l’ufficio tecnico sia preavvisato e disponga del progetto. La contravvenzione di cui all’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 è reato di pericolo astratto e prescinde dal concreto grado di sismicità del luogo. Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 estingue i reati urbanistici, ma non quelli antisismici e sulle opere in conglomerato cementizio. La mancata adozione dei provvedimenti interdittivi comunali ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 non incide sulla rilevanza penale delle violazioni.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Matera alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito, in assenza di titolo urbanistico e dei relativi calcoli statici, lavori straordinari modificativi delle caratteristiche architettoniche e statiche di un edificio, consistenti anche nell’installazione di piastre bullonate e tiranti antisismici sulla muratura portante perimetrale.
Avverso la sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che i tiranti e le piastre fossero preesistenti, risalendo ai danni del terremoto dell’Irpinia del 1980, e che il centro storico ricadesse in zona a bassa sismicità, con conseguente applicabilità dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 in tema di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda che l’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001 pone in capo al responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza, con conseguente posizione di garanzia, ma la mancata emanazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari non incide sulla rilevanza penale delle violazioni commesse, né sul corso delle contestazioni.
Quanto alla pretesa preesistenza delle opere, il giudice di merito ha accertato, sulla base della documentazione fotografica allegata a una richiesta di permesso di costruire del 12.07.2019, l’inesistenza di piastre e tiranti, poi riscontrati nei sopralluoghi del 2021. Si tratta di accertamento di fatto ampiamente motivato e insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Le testimonianze difensive non superano l’informazione probatoria tratta dai rilievi fotografici.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, che distingue gli interventi in zone sismiche in rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. Per gli interventi non rilevanti non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale ex art. 94, ma resta fermo l’obbligo di preavviso scritto allo sportello unico e di allegazione del progetto firmato, con inadempimento penalmente sanzionato ex art. 95. La conferma si trae dall’art. 94-bis, comma 5, che demanda alle regioni controlli anche a campione, ciò presupponendo la conoscenza preventiva dell’intervento.
L’obbligo di preavviso e di presentazione del progetto è dunque sempre vigente, non rilevando la tipologia di intervento né il grado di sismicità del luogo. La contravvenzione è reato di pericolo astratto, volto ad assicurare il rispetto della disciplina per tutte le costruzioni che possano interessare la pubblica incolumità ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 380 del 2001.
Infine, la Corte esclude l’operatività dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 in materia sismica: il permesso in sanatoria estingue i reati urbanistici, non quelli antisismici, non essendo prevista alcuna disposizione di estinzione per il tardivo adempimento degli obblighi omessi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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