Consob: termine di contestazione e natura non penale delle sanzioni (Cass. civ. n. 6281/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, il termine per la contestazione dell’illecito decorre dal momento in cui l’Autorità acquisisce una conoscenza effettiva e completa degli elementi costitutivi della condotta, non dalla mera ricezione di atti generici o di rapporti ispettivi non sufficientemente dettagliati. Le sanzioni per violazione dell’art. 94 del TUF non hanno natura penale, con conseguente inapplicabilità del principio della retroattività della lex mitior e dell’istituto della continuazione. La responsabilità del consigliere per omissioni informative nel prospetto sussiste in base al dovere di vigilanza, anche in assenza di deleghe.
Il Fatto
La Consob irrogava a un ex componente del consiglio di amministrazione di una banca una sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per violazione dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), in qualità di responsabile in solido con l’ente. La violazione consisteva nell’omessa rappresentazione, nel prospetto relativo all’aumento di capitale del giugno 2014, di quattro elementi informativi rilevanti. La Corte d’Appello di Venezia, in sede di opposizione, riduceva la sanzione a € 15.000,00, ritenendo sussistenti le violazioni ma tenendo conto del contesto di difficoltà in cui operavano i consiglieri. L’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. Quanto alla decorrenza del termine di 180 giorni per la contestazione (art. 195 TUF), la Corte ha ribadito che il dies a quo non coincide con la mera ricezione di atti generici, ma con il momento in cui l’Autorità ha una conoscenza effettiva e completa degli elementi costitutivi dell’illecito, tale da consentire una contestazione motivata. La Corte d’Appello aveva congruamente accertato che le note della Banca d’Italia del 2013-2014 erano sintetiche e prive di elementi concreti, mentre solo il rapporto ispettivo del luglio 2015 aveva fornito un quadro completo; tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al principio del favor rei, la Cassazione ha escluso la natura sostanzialmente penale delle sanzioni per violazione dell’art. 94 TUF, richiamando la giurisprudenza consolidata, e ha quindi negato l’applicazione retroattiva delle modifiche più favorevoli introdotte dal d.lgs. n. 72/2015, confermando il principio tempus regit actum. Ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72/2015.
La Corte ha rigettato anche la censura relativa alla continuazione tra più illeciti amministrativi, osservando che l’art. 81 c.p. è istituto proprio del diritto penale, non estensibile a illeciti amministrativi, e che la mancata riunione dei procedimenti da parte della Consob rientra nel margine di apprezzamento dell’amministrazione. Quanto alla responsabilità del consigliere, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, che aveva accertato che il ricorrente, pur privo di deleghe, partecipava alle sedute e aveva il dovere di vigilare sulla completezza del prospetto, essendo a conoscenza o in grado di acquisire le informazioni omesse. La valutazione della congruità della sanzione, infine, è stata ritenuta riservata al giudice di merito e congruamente motivata, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. in materia amministrativa.
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