Durata irragionevole dell’equa riparazione: computo unitario tra cognizione e ottemperanza senza detrazione del tempo intermedio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4823 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione, ai fini del computo della ragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudizio di ottemperanza promosso all’esito della decisione che ha accolto la domanda di indennizzo deve essere considerato unitariamente al processo di cognizione, senza tenere conto del tempo trascorso tra la definizione di quest’ultimo e la proposizione del ricorso per l’ottemperanza. Detto periodo intermedio, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001, non è detraibile dalla durata complessiva, salvo che in relazione ad esso sia configurabile un ritardo attribuibile allo Stato-amministrazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, pronunciando in sede di opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, aveva confermato il decreto che ingiungeva al Ministero della giustizia e al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento di un indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto. Il giudice territoriale, considerando unitariamente la fase di cognizione e quella di ottemperanza, aveva accertato una durata complessiva di 6 anni, 7 mesi e 2 giorni e, detratto un anno per ciascuna delle due fasi, aveva liquidato l’indennizzo in misura corrispondente a 5 anni di ritardo.
Il ricorrente, con unico motivo, denunciava la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la detrazione dovesse operare una sola volta, per il grado di merito, con conseguente durata irragionevole di 5 anni, 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare a 6 anni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento consolidato in materia di computo della ragionevole durata del processo equo-riparatorio. Ha ribadito che, ai fini della verifica del rispetto del termine annuale per grado fissato dalla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, la durata del giudizio di ottemperanza e quella del giudizio di cognizione vanno sommate senza soluzione di continuità.
La decisione chiarisce che il periodo intercorrente tra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l’ottemperanza non può essere sottratto dal computo complessivo. Tale intervallo, infatti, è comunque imposto dai termini minimi previsti dai commi 5 e 7 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e solo in relazione ad esso può eventualmente configurarsi un ritardo attribuibile allo Stato-amministrazione.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Perugia, pur avendo correttamente considerato in maniera unitaria le due fasi per un totale di 6 anni, 7 mesi e 2 giorni, aveva erroneamente operato una doppia detrazione del termine ragionevole annuale. Il giudice territoriale avrebbe invece dovuto detrarre un solo anno, riferibile al processo di primo grado, giungendo a una durata irragionevole di 5 anni, 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare a 6 anni.
La Corte ha pertanto cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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