Ricorso inammissibile per violazioni di legge su questioni non trattate nel merito (Cass. civ. Sez. I n. 33013 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunzi violazioni di legge, sub specie di error in iudicando, è inammissibile quando le questioni prospettate non risultino in alcun modo trattate nella decisione impugnata. In tal caso il ricorrente ha l’onere, per il principio di autosufficienza, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove il fatto probatorio non abbia costituito un punto controverso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.; se invece il fatto probatorio è stato oggetto di pronuncia, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4), o n. 5), cod. proc. civ.
Il Fatto
La liquidazione giudiziale di una società in accomandita semplice ha formato lo stato passivo escludendo, per intervenuta prescrizione quinquennale, somme richieste dall’agente della riscossione a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e interessi, per un importo complessivo di oltre sessantacinquemila euro.
L’agente della riscossione ha proposto opposizione ex art. 206 CCII avverso il decreto di esecutività dello stato passivo. Il tribunale ha respinto l’opposizione. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la parte intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2943 e 2946 cod. civ., dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, sostenendo che i crediti erariali portati da due cartelle sarebbero soggetti a prescrizione decennale e che il relativo termine sarebbe rimasto sospeso nel periodo emergenziale.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. La censura non trova riscontro nella decisione impugnata, che aveva ad oggetto l’esclusione per prescrizione quinquennale di contributi previdenziali, sanzioni e interessi, mentre le deduzioni del ricorrente attengono a crediti erariali di natura diversa, senza indicazione dell’ammontare riferibile a sanzioni e interessi.
La Corte ha poi precisato che non rileva invocare la prescrizione decennale dei crediti tributari né la sospensione dei termini di versamento e di prescrizione: si tratta di questioni mai trattate dai giudici di merito, rispetto alle quali non esiste una decisione cui ascrivere le denunziate violazioni di legge. Il ricorrente non ha neppure dedotto una nullità della decisione per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero stati dedotti e documentati con il ricorso ex art. 206 CCII. La Corte ha qualificato la censura come diretta a sostenere un travisamento della prova documentale e ha richiamato il recente insegnamento delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Il rimedio è la revocazione per errore di fatto quando il fatto probatorio non abbia costituito un punto controverso; diversamente, il vizio va fatto valere ex art. 360, n. 4), o n. 5), cod. proc. civ.
Poiché la questione degli atti interruttivi non è stata oggetto di pronuncia nel provvedimento impugnato, la Corte ha escluso la configurabilità di un error iuris, richiamando Cass. n. 65 del 2025 in fattispecie analoga. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per assenza di difese della parte intimata, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.