NASpI, decadenza anche per attività autonoma preesistente alla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11543 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla NASpI prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 non presuppone che l’attività di lavoro autonomo sia stata intrapresa dopo l’inizio della percezione della prestazione. Il rinvio all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone di comunicare all’INPS la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività da cui deriva reddito, anche se quest’ultima era già in corso alla data della domanda. Il verbo “intraprendere” non va letto in senso meramente cronologico. Non si configura pertanto estensione analogica vietata dall’art. 14 prel. cod. civ., ma interpretazione coerente con l’art. 12 prel. cod. civ..

Il Fatto

Con sentenza depositata il 18.10.2021, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la pronuncia di primo grado che accoglieva la domanda di un lavoratore volta alla corresponsione dell’assicurazione sociale per l’impiego. L’INPS aveva negato in sede amministrativa la prestazione perché l’interessato non aveva comunicato, nei trenta giorni dalla domanda, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e il reddito da essa presuntivamente percepito.

Avverso la pronuncia di appello l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La parte privata ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito applicativo della decadenza comminata dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 per l’inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione prescritta dall’art. 10, comma 1 del medesimo decreto. La Corte di merito aveva ritenuto che l’obbligo di comunicazione riguardasse solo l’attività intrapresa successivamente alla concessione della prestazione, non quella preesistente alla domanda.

La Cassazione muove dal tenore testuale dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015: la fattispecie cui si correla la decadenza è l’omessa comunicazione della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività autonoma da cui possa derivare un reddito. Non è necessario che tale attività sia stata iniziata dopo l’inizio del periodo di percezione della NASpI.

L’argomento letterale fondato sul verbo “intraprendere” non è decisivo. La Corte osserva che il termine può essere inteso non solo come “iniziare”, ma anche come “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato”, richiamando sul punto un proprio precedente (Cass. n. 5951 del 2001), reso in fattispecie differente.

L’interpretazione è avvalorata sul piano sistematico dal confronto con la decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, che riguarda l’inizio di un’attività subordinata senza le comunicazioni dell’art. 9, commi 2 e 3; quest’ultima disposizione richiede al lavoratore con più rapporti a tempo parziale di comunicare il reddito annuo previsto entro trenta giorni dalla domanda di prestazione.

Ne deriva che applicare la previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c) al caso dell’assicurato che non abbia comunicato il contemporaneo svolgimento di attività autonoma non integra un’estensione analogica vietata dall’art. 14 prel. cod. civ.. Si tratta di un risultato coerente con il combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, lett. c), che, tenendo conto dell’intenzione del legislatore ex art. 12 prel. cod. civ., estende la regola della decadenza a una fattispecie implicitamente considerata dalla norma, che minus dixit quam voluit. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 1919 del 1990 e Cass. Sez. Un. n. 11930 del 2010, che ammettono tale operazione ermeneutica anche in presenza di norme eccezionali.

Non essendosi i giudici territoriali attenuti a tale principio, la sentenza è cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero processo sono compensate in ragione della novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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