Ammortamento alla francese e anatocismo: censura generica inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 398 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che deduca, in via meramente astratta, la produzione di un risultato anatocistico per effetto dell’utilizzo del sistema di ammortamento c.d. “alla francese” è inammissibile ove non si misuri con la ratio decidendi fondata sull’accertamento peritale che ha escluso, nel concreto, la capitalizzazione degli interessi. La decisione che, in conformità al principio delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024, verifichi ed escluda in fatto il meccanismo anatocistico resiste alla censura che non ne aggredisca il fondamento. Il motivo che contesti la conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., risolvendosi in una critica all’orientamento delle Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020 già disattesa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo l’accertamento dell’illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi derivante dall’impiego del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” e del superamento del tasso soglia con riguardo a un contratto di mutuo, nonché la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato ex art. 2033 cod. civ.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1218/2022, aveva confermato la decisione, escludendo sia il meccanismo di capitalizzazione sia il superamento del tasso soglia e negando che la commissione di estinzione anticipata potesse essere computata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 120 TUB e delle norme civilistiche sull’obbligazione da interessi, sostenendo che l’ammortamento alla francese genererebbe interessi più velocemente di quanto consenta la legge, con necessità di rideterminare le imputazioni dei pagamenti. La Corte ha rilevato che la censura omette radicalmente di misurarsi con una delle rationes decidendi della decisione impugnata.
La sentenza d’appello, sulla scorta dell’accertamento peritale svolto in corso di causa, non solo aveva escluso in via generale che il sistema di ammortamento alla francese determini una capitalizzazione degli interessi, ma aveva anche verificato ed escluso che, nel concreto, lo specifico sistema operante per il contratto venisse a produrre tale risultato.
Le censure del ricorrente, osserva la Corte, si risolvono nel dedurre del tutto astrattamente la pretesa realizzazione di un risultato anatocistico, senza adeguate e chiare argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione nella specie, e quindi senza aggredire la ratio decidendi che da sola sorregge la motivazione. La decisione risulta pienamente conforme al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024.
Il secondo motivo, relativo al superamento del tasso soglia, è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. È lo stesso ricorrente a riconoscere la piena conformità della decisione alle Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020, di talché il motivo si sostanzia in una censura a tale decisione e non alla sentenza fiorentina, con argomentazioni già valutate e disattese.
La Corte rileva inoltre che il ricorso non intercetta l’ulteriore ratio decidendi, per cui anche utilizzando un tasso soglia diverso dal TEGM maggiorato di 2,1 punti, la clausola sugli interessi moratori non superava comunque il tasso limite di legge. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.