Nullità del conto corrente per difetto di forma scritta e giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 400 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione della statuizione di primo grado che ha rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di un contratto ritenuto nullo per difetto di forma scritta è idonea a escludere la formazione del giudicato interno sulla validità del contratto. A nulla rileva la mancata impugnazione delle statuizioni che abbiano riconosciuto la nullità di singole clausole contrattuali, poiché queste ultime non esauriscono il thema decidendum sulla validità dell’intero rapporto. Il criterio della ragione più liquida non può giustificare l’omesso esame di una domanda di nullità quando dalla sentenza impugnata non emerga la ricorrenza dei presupposti per il suo utilizzo, dovendo tale criterio fondarsi su ragioni idonee a dimostrare la fondatezza o meno della pretesa. Parimenti erronea è l’affermazione secondo cui il pagamento di quanto disposto in primo grado farebbe venir meno l’interesse ad impugnare, giacché l’impugnazione finalizzata al conseguimento di somme ulteriori presenta una evidente utilità per la parte.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio promosso dall’originaria attrice, poi ceduta pro soluto alla società ricorrente, nei confronti di un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in esecuzione di un contratto di conto corrente. Il Tribunale aveva condannato la banca al pagamento di un importo ridotto e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’intervenuta, asserita cessionaria di un portafoglio crediti.

La Corte di appello di Bologna, pronunciandosi sull’appello della società cessionaria, ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la domanda di nullità del conto corrente per mancanza di forma scritta, formulata solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., fosse inammissibile, non avendo l’appellante impugnato anche i capi relativi alle domande di ripetizione degli interessi usurari e anatocistici, con conseguente formazione del giudicato interno. Ha inoltre ravvisato il difetto di interesse all’impugnazione, essendo stata l’eccezione di nullità superata dall’applicazione del criterio della ragione più liquida. Il ricorso per cassazione è affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 342 e 346 cod. proc. civ., degli artt. 1325 e 1421 cod. civ. e dell’art. 117 t.u.b., lamentando che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare la nullità del contratto di conto corrente per difetto della forma scritta richiesta ab substantiam e di condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il motivo è fondato. La Corte di appello aveva rilevato che l’appellante non aveva impugnato le statuizioni relative alla domanda di ripetizione degli interessi usurari, accolta, e di quelli anatocistici, respinta, ritenendo che il giudicato interno formatosi su tali capi precludesse l’esame di ulteriori profili di validità del contratto.

Tuttavia, la stessa Corte ha dato atto che l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva esaminato, giudicandola inammissibile, la domanda di ripetizione degli importi versati in esecuzione del contratto, sull’assunto della sua nullità per carenza di forma scritta. Ne consegue che l’appellante ha impugnato la parte della sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto ritenuto nullo, con la conseguenza che tale impugnazione è idonea a escludere la formazione del giudicato interno sulla validità del contratto, a nulla rilevando la mancata impugnazione delle statuizioni che avevano riconosciuto la nullità solo di alcune clausole contrattuali.

La Corte esclude, inoltre, che una diversa conclusione possa fondarsi sul riferimento al criterio della ragione più liquida operato nella sentenza di appello, la cui applicazione non risulta pertinente, atteso che tale criterio può essere utilizzato per l’esame prioritario di ragioni solo qualora le stesse siano sufficienti a dimostrare la fondatezza o meno di una domanda; nel caso in esame dalla lettura della sentenza di appello non emerge la ricorrenza di una siffatta situazione.

Non corretta è poi l’affermazione secondo cui il pagamento di quanto disposto con la sentenza di primo grado in favore della ricorrente farebbe venir meno l’interesse all’impugnazione, la quale, essendo finalizzata al conseguimento di somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute, presenta una evidente utilità per la parte impugnante. La sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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