Qualificazione dei motivi di opposizione e competenza territoriale (Cass. civ. Sez. 3 n. 14206 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prospettazione dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione nell’ambito di un’opposizione esecutiva, con richiesta di sospensione o di declaratoria di illegittimità della procedura, postula la deduzione di un vizio formale inficiante il pignoramento e la procedura esecutiva, configurando un’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., soggetta al termine di decadenza di venti giorni. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., integrando un’ordinaria causa di cognizione, è devoluta ratione loci, in via inderogabile, al giudice del luogo dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ., e non già al giudice individuato dall’art. 26-bis cod. proc. civ., norma che regola la sola competenza per il processo esecutivo.
Il Fatto
La società cessionaria di crediti promuoveva procedura di espropriazione presso terzi dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di un’azienda sanitaria locale, pignorando i crediti vantati dall’ente presso il proprio tesoriere. L’ente esecutato proponeva opposizione, deducendo l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Torre Annunziata, l’improcedibilità per mancato perfezionamento del pignoramento e l’illegittimità per violazione del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale sull’intera controversia oppositiva in favore del Tribunale di Torre Annunziata. La società cessionaria proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come il giudice di merito avesse declinato la competenza senza operare la qualificazione giuridica dell’azione spiegata dall’ente esecutato. La Corte ha quindi proceduto alla sussunzione dei motivi di opposizione, rilevando la natura eterogenea delle contestazioni sollevate. Il motivo concernente l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è stato ricondotto all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto rimostranza sul diritto di procedere in via forzata. Gli altri motivi, relativi alla improcedibilità per mancato perfezionamento del pignoramento e all’incompetenza territoriale del giudice dell’esecuzione, sono stati invece qualificati come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto prospettanti vizi formali della procedura.
In ordine all’eccezione di incompetenza territoriale, la Corte ha chiarito che, quando l’esecutato si limiti a sollecitare il potere officioso del giudice, il provvedimento declinatorio è suscettibile della sola opposizione agli atti esecutivi. Diversamente, quando l’esecutato deduca l’incompetenza quale eccezione posta a fondamento di un’opposizione esecutiva con richiesta di sospensione, finalizzata all’estinzione dell’esecuzione o alla declaratoria di illegittimità della procedura, l’iniziativa integra pur sempre opposizione agli atti esecutivi, essendo implicito il riferimento a un vizio formale inficiante il pignoramento.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi per tardività, essendo stato l’atto di pignoramento notificato il 20 ottobre 2023 e l’opposizione depositata il 1° marzo 2024, ben oltre il termine di venti giorni fissato dall’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. Ha quindi disposto la cassazione senza rinvio della declinatoria di competenza in parte qua, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Quanto all’opposizione all’esecuzione, la Corte ha censurato l’errore di prospettiva del giudice di merito, che aveva applicato l’art. 26-bis cod. proc. civ., norma dettata per il radicamento del processo esecutivo, alla causa di cognizione oppositoria. Ha affermato che l’opposizione all’esecuzione, in quanto ordinaria causa di cognizione funzionalmente collegata al processo esecutivo, è regolata dall’art. 27 cod. proc. civ., che ne àncora la competenza al giudice del luogo dell’esecuzione, da intendersi come l’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell’esecuzione innanzi al quale si è svolta la fase sommaria. Ha pertanto dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione.
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Nota della Redazione
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