Concessionario lotto agente contabile e obbligo restitutorio delle somme non riversate (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 376 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della raccolta del lotto è agente contabile con maneggio di denaro pubblico. Le somme riscosse per conto dell’amministrazione e non riversate secondo le scadenze costituiscono danno erariale e sono soggette a obbligo restitutorio. La responsabilità amministrativo-contabile si esclude solo in presenza di forza maggiore, il cui onere probatorio grava sul convenuto. La mera richiesta di rateizzazione del debito, avanzata in fase preprocessuale, non incide sull’accertamento della responsabilità né ne esclude la sussistenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha convenuto in giudizio il concessionario di una ricevitoria del lotto per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 37.136,44, oltre rivalutazione e interessi legali, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia.
L’azione traeva origine da una denuncia di danno erariale, dalla quale emergeva che il concessionario non aveva riversato importi dovuti per complessivi euro 50.136,64, relativi a due settimane contabili dell’autunno 2023. A fronte delle intimazioni a provvedere, la convenuta aveva versato solo una minima parte delle somme. Seguiva la revoca della concessione e l’escussione della fideiussione prestata, pari a euro 8.000,00. La Procura ha quindi notificato l’invito a dedurre e, ritenuti sussistenti gli elementi della responsabilità, ha depositato l’atto di citazione. La convenuta non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente citata presso il domicilio eletto e non comparsa.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda attorea. La qualificazione del concessionario della raccolta del lotto come agente contabile con maneggio di denaro pubblico è il presupposto dell’intera costruzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha recepito tale inquadramento, collocando il rapporto in un ambito di servizio in senso lato. Da tale qualificazione discendono l’onere della prova a carico del convenuto e l’obbligo restitutorio delle somme riscosse per conto dell’amministrazione.
La Corte ha escluso che nella specie possa ravvisarsi la forza maggiore, unica causa di esclusione della responsabilità amministrativo-contabile. La convenuta ha trattenuto somme di pertinenza erariale senza addurre alcuna giustificazione riconducibile a causa di forza maggiore, violando le scadenze temporali di riversamento.
Il Collegio ha inoltre valutato la richiesta di rateizzazione del debito avanzata in fase preprocessuale, escludendo che essa possa incidere sull’accertamento della responsabilità o sulla sua esclusione. La ricostruzione della fattispecie operata dalla Procura è stata giudicata precisa e coerente, risultando provato il mancato riversamento delle somme di pertinenza pubblica, restituite solo in minima parte.
Le spese di giudizio sono state poste a carico della convenuta soccombente. La decisione ha dunque confermato la condanna alla restituzione della somma residua, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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