Irrinunciabile il riscatto degli anni di laurea già perfezionato e pagato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 63 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione ai fini pensionistici, una volta perfezionatosi con l’accettazione amministrativa e il pagamento integrale dell’onere, non è più nella disponibilità del lavoratore. Il diritto alla rinuncia non trova nell’ordinamento un corrispondente fondamento, poiché i contributi confluiscono nel montante e le prestazioni previdenziali non sono erogate come rivalutazione di un risparmio gestito, ma nell’ambito di un sistema a ripartizione. È quindi inammissibile la domanda di riliquidazione della pensione con il sistema misto fondata sulla pretesa di neutralizzare gli effetti di un riscatto già acquisito alla posizione assicurativa. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, l. n. 190/2014 è manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, già magistrato ordinario e cessata dal servizio, titolare di pensione di vecchiaia, aveva ottenuto nel 1985 l’ammissione al riscatto del quadriennio di studi universitari in giurisprudenza ai fini pensionistici, eseguendo integralmente il relativo pagamento. Prima della cessazione dal servizio ha presentato istanza con cui dichiarava di voler rinunciare agli effetti del riscatto sulla misura del trattamento pensionistico, mantenendo però quelli sull’anzianità assicurativa, e rinunciando alla ripetizione delle somme versate.
Poiché l’anzianità superiore a diciotto anni al 31.12.1995 comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995, la liquidazione con il sistema interamente retributivo, la ricorrente ha chiesto il ricalcolo con il sistema misto, ritenuto oggi più conveniente anche per effetto del sopravvenuto art. 1, comma 707, l. n. 190/2014. In subordine ha prospettato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 Cost. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa di revoca del riscatto e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, perché il provvedimento di riscatto, adottato dall’Amministrazione, costituisce atto presupposto del provvedimento di liquidazione della pensione. Respinge anche l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS: il ricorso non chiede la revoca dell’ammissione al riscatto, di competenza dell’Amministrazione di appartenenza, ma la riliquidazione senza il computo dei periodi riscattati, questione di competenza dell’INPS, che si è pronunciato negativamente con la nota prodotta.
Nel merito il ricorso è infondato. Il nodo giuridico è la rinunciabilità del riscatto previsto in via generale dall’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973, una volta perfezionatosi con l’accettazione e il pagamento. La Corte aderisce all’orientamento negativo della giurisprudenza civile, contabile e costituzionale richiamata dalla difesa dell’Istituto — tra cui Cass. n. 15814/2022, Sez. Puglia n. 185/2024, Sez. Emilia-Romagna n. 37/2026, Sez. Sicilia n. 596/2021 — e vi rinvia anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c.
Il principio generale è che la rinuncia presuppone la disponibilità del diritto. Esercitato e perfezionato il riscatto, con l’incremento del montante contributivo in misura corrispondente alla riserva matematica, tale disponibilità viene meno. Le prestazioni previdenziali non costituiscono rivalutazione di un risparmio gestito: in un sistema a ripartizione i contributi incassati, integrati dai trasferimenti statali, sono destinati alla spesa previdenziale corrente e sottratti alla libera disposizione dell’assicurato.
Ne segue che l’atto del 12.3.2025, qualificato dalla ricorrente come rinuncia, è di dubbia validità e inidoneo allo scopo. Difetta l’individuazione del diritto o dell’effetto favorevole oggetto di rinuncia, posto che l’istante dichiara di mantenere la maggiore anzianità assicurativa e che l’effetto del riscatto sul calcolo è, per effetto dello ius superveniens, peggiorativo. Mantenendo l’anzianità, non sarebbe comunque possibile liquidare un importo superiore a quello in atti, perché l’art. 1, comma 707, l. n. 190/2014 impone, a fini perequativi, di liquidare il minore tra i due importi risultanti dai sistemi retributivo e misto per chi rientra nell’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995.
La prospettata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, già decisa da Corte cost. n. 112/2024. Non è ammesso scegliere il sistema di calcolo in base a una valutazione di convenienza compiuta al momento del pensionamento, scelta che contrasterebbe con la certezza del diritto nel sistema previdenziale. Infine non rilevano i profili di disparità di trattamento dedotti nella memoria successiva: oltre all’irritualità e alla carenza di prova, sono estranei a un giudizio che verte sul rapporto e non sull’atto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità del giudizio e i mutamenti della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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