Anatocismo e spese nel conto corrente: compensazione legittima (Cass. civ. Sez. I n. 11722 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 cod. civ. osta a che i pagamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto di apertura di credito, aventi ad oggetto interessi, producano a loro volta interessi, non valendo la loro qualificazione come pagamenti a sottrarli alla regola. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che costituisce un unico giudizio, il giudice d’appello che riformi in tutto o in parte la sentenza deve procedere d’ufficio al nuovo regolamento delle spese, valutando la soccombenza secondo un criterio unitario e globale: l’accoglimento solo parziale della pretesa non rende illegittima la compensazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il vizio di giudicato interno non è rilevabile d’ufficio, dovendo il ricorrente indicare con precisione, in ossequio al principio di autosufficienza, gli atti processuali che lo comprovano.

Il Fatto

Una società di persone, nella persona dei suoi soci, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale accoglimento del gravame della banca, l’aveva condannata al pagamento del saldo di un conto corrente bancario di circa novemila euro.

In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando la mancata produzione del contratto e disponendo l’eliminazione delle poste non dovute, con condanna della banca. La Corte d’appello, ritenuto il contratto ritualmente prodotto, aveva espunto solo commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto e poste anatocistiche. La cessionaria del credito resiste proponendo ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., contestando la quantificazione del saldo operata dal giudice d’appello. Il motivo è inammissibile quanto alla prospettata violazione del giudicato. La Corte ribadisce che, sebbene possa valutare direttamente gli atti per stabilire se la funzione giurisdizionale si sia esaurita, è necessario che il ricorrente offra, in ossequio al principio di autosufficienza, gli elementi atti a individuare nei termini esatti il contenuto dell’atto di appello, non essendo il vizio rilevabile d’ufficio. Sul punto richiama Cass. n. 7499 del 2019 e Cass. n. 11322 del 2003.

Gli altri profili si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale non ritualmente prospettato: manca l’indicazione puntuale del fatto storico asseritamente omesso. La Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019. Non è, poi, dato cogliere la dedotta contraddizione, avendo la sentenza ricostruito in modo comprensibile l’iter logico della quantificazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la statuizione di integrale compensazione delle spese, in presenza di accoglimento solo parziale dell’appello. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello che riformi la sentenza deve procedere d’ufficio al nuovo regolamento delle spese, attribuendole secondo l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera con criterio unitario e globale (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 11423 del 2016). Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria non è autonoma rispetto all’opposizione, configurandosi un unico giudizio (Cass. n. 24482 del 2022; Cass. n. 17854 del 2020; Cass. n. 18125 del 2017). Ove la somma richiesta sia riconosciuta solo in parte, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la compensazione (Cass. n. 19120 del 2009).

Il ricorso incidentale censura la sentenza per violazione dell’art. 1283 cod. civ., sostenendo che l’addebito periodico degli interessi in apertura di credito costituisca pagamento e ne determini la trasformazione in capitale. Il motivo è infondato: la qualificazione dei pagamenti come tali non fa venir meno il fatto che il divieto di anatocismo osta a che i pagamenti di interessi producano a loro volta interessi.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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