Cessione volontaria in espropriazione e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 3985 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata con cui i proprietari, nell’ambito di una procedura espropriativa per pubblica utilità, dichiarano di cedere volontariamente il bene all’ente espropriante a fronte dell’indennità di espropriazione maggiore del 50 per cento costituisce atto immediatamente traslativo della proprietà, non una mera promessa di vendita, con conseguente perfezionamento del trasferimento in capo all’amministrazione. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, ovvero alla mera contrapposizione tra l’interpretazione pattizia proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito. Quando le pronunce di primo e secondo grado siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, senza che rilevi l’aggiunta di argomenti ulteriori, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa dalla regola delle doppia conforme.
Il Fatto
Il ricorrente, già attore nei giudizi riuniti, chiedeva l’annullamento di tre atti di compravendita con cui il Comune aveva trasferito a terzi acquirenti terreni che egli assumeva non appartenere all’ente, poiché non era mai stato emesso un decreto di esproprio né sottoscritto l’atto di cessione, con conseguente restituzione o risarcimento del danno.
Il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame, reputando la scrittura privata del 15.10.1981 atto definitivo e immediatamente traslativo. Il ricorrente proponeva pertanto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, confermando la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiara l’inammissibilità del primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia su un motivo d’appello. La Corte d’appello ha infatti offerto una risposta ampia ed esaustiva, e il ricorso che, sotto l’apparenza del vizio di legge o di motivazione, miri alla rivalutazione dei fatti storici è inammissibile, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.
È parimenti inammissibile il secondo motivo, incentrato sulla violazione dei criteri di interpretazione del contratto. Le censure sull’interpretazione degli atti pattizi accolta dal giudice di merito sono proponibili solo per inosservanza dei criteri legali di ermeneutica o per radicale inadeguatezza della motivazione, mentre la mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella dei giudici di merito non ha alcuna utilità, come affermato da Sez. I n. 9461 del 2021 e da Sez. Un. n. 24148 del 2013. La tesi della promessa di vendita, sostenuta in base a una delibera di Giunta, non scalfisce l’accertamento compiuto sul tenore letterale del documento.
Il terzo motivo — omesso esame di un documento decisivo — è inammissibile per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., che preclude la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non solo quando le decisioni coincidano interamente, ma anche quando siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori (Sez. II n. 7724 del 2022).
Nel merito, il Collegio condivide le conclusioni della proposta: sulla vicenda si sono già formati due giudicati, tra cui la pronuncia Sez. I n. 24784 del 2016, che ha riconosciuto la titolarità del diritto dominicale in capo al Comune, acquisito al patrimonio indisponibile ex art. 35, comma 3, legge n. 865 del 1971, escludendo la prelazione per impossibilità logica e giuridica dell’ente di esercitarla verso se stesso. A seguito dell’ablazione, l’espropriato non conserva neppure una proprietà latente sul bene.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e, per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. in favore della controricorrente e a quella in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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