Interessi moratori automatici negli appalti pubblici dal 2002 (Cass. civ. Sez. I n. 11721 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del d.lgs. n. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE nella formulazione originaria, in tema di decorrenza automatica degli interessi moratori senza necessità di costituzione in mora, si applica a tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L’espressione “prestazione di servizi” include anche il contratto di appalto ex art. 1655 cod. civ. L’art. 24, comma 1, della legge n. 161/2014, norma di interpretazione autentica, ne estende l’applicazione ai contratti pubblici conclusi dopo l’8 agosto 2002, non ai soli rapporti stipulati dal 1° gennaio 2013. In tema di revisione prezzi di opere pubbliche, ove il rapporto risalga ad epoca anteriore all’art. 6, comma 19, legge n. 537/1993, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria se l’appaltatore invoca una delibera di riconoscimento del diritto; altrimenti è devoluta al giudice amministrativo.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo mandataria una società, era aggiudicatario di un appalto per l’impianto di riscaldamento e la manutenzione straordinaria della palestra di una scuola, in virtù di contratto del 24 ottobre 2002. Con atto del 9 aprile 2003 le due imprese costituivano una società consortile avente a oggetto esclusivo l’esecuzione dei lavori; la mandante rilasciava poi procura alla consortile con atto del 9 agosto 2005.
Dopo la messa in mora del 14 febbraio 2007 le imprese agivano in giudizio per il pagamento delle riserve. Nella specie, prima della notifica dell’atto di citazione, la società mandante era stata dichiarata fallita. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi escludevano la legittimazione della consortile ad agire per conto della fallita, negavano gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e confermavano il difetto di giurisdizione sulla riserva relativa all’aumento prezzi. La consortile e il titolare dell’impresa individuale hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, tutti relativi alla legittimazione della ricorrente a riscuotere le somme anche per conto della società fallita, sono stati oggetto di transazione intervenuta tra le parti, autorizzata dal Tribunale con decreto del 13 gennaio 2023. Su di essi la Corte dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, restando da esaminare il quinto e il sesto motivo.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2, 4, 5 e 11 del d.lgs. n. 231/2002, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 161/2014 e con la direttiva 2000/35/CE, sostenendo che il contratto de quo, concluso il 24 ottobre 2002, rientra nell’ambito applicativo della disciplina. La stazione appaltante resiste, ritenendo l’art. 24 riferito ai soli contratti successivi al 1° gennaio 2013. Il motivo è fondato.
La Corte rileva che l’art. 24, comma 1, legge n. 161/2014, norma di interpretazione autentica, rende la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 applicabile a tutti i contratti pubblici di appalto conclusi dopo l’8 agosto 2002. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 5734/2019; Cass. n. 24390/2023), osserva che già nella formulazione originaria dell’art. 2 rientrano nell’espressione “transazioni commerciali” i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino la prestazione di servizi contro un prezzo, incluso l’appalto. La decorrenza automatica degli interessi moratori mira a contrastare i ritardi di pagamento attraverso sanzioni monetarie, ed è compatibile con l’appalto ex art. 1655 cod. civ., essendo la “prestazione di servizi” riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare corrispettivate da un prezzo in denaro (Cass. n. 14465/2004).
Con il sesto motivo la ricorrente censura il difetto di giurisdizione sulla riserva relativa all’aumento prezzi, invocando l’art. 244, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, l’art. 26, comma 4-bis, legge n. 109/1994 e l’art. 253 del medesimo decreto. Il motivo è infondato. Il rapporto si colloca in epoca anteriore alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: secondo il principio già affermato (Cass. Sez. Un. n. 16285/2010; Cass. Sez. Un. n. 7176/2014; Cass. n. 23072/2006), in materia di revisione prezzi la controversia è devoluta al giudice amministrativo quando manchi il riconoscimento, esplicito o implicito, del diritto dell’appaltatore da parte dell’amministrazione. Nella specie nessuna delibera o riconoscimento risulta allegato.
Nota della Redazione
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