Indennità sostitutiva divise e danno in re ipsa: onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2261 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per la mancata fornitura dei capi di vestiario da utilizzare in servizio presuppone l’esistenza di una fonte normativa, contrattuale o provvedimentale del datore di lavoro che lo preveda; in difetto, la domanda non può essere accolta. La mancata o tardiva fornitura delle divise non integra di per sé un danno in re ipsa: il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale deve essere specificamente allegato e provato dal lavoratore, cui incombe l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il danno in re ipsa è configurabile solo in presenza di una seria lesione di interessi protetti di rilevanza costituzionale.

Il Fatto

Il lavoratore, già agente di polizia municipale alle dipendenze di un Comune, ha agito davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità sostitutiva per la mancata fornitura dei capi di vestiario da utilizzare in servizio, oltre al risarcimento dei danni all’immagine e alla dignità personale e professionale.

Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, rilevando che l’indennità non era prevista da alcuna legge, né dalla contrattazione collettiva, né da atti deliberativi del datore di lavoro, e che la domanda risarcitoria difettava di allegazione e prova del danno. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su una domanda diversa da quella proposta, ossia sul rimborso delle spese per l’acquisto della divisa anziché sull’indennità sostitutiva parametrata al valore d’acquisto dei capi non forniti. La Corte ha respinto la censura, osservando che il giudice del merito ha esattamente individuato l’oggetto della domanda e lo ha negato nel merito: la considerazione sulla funzione di rimborso dell’indennità non ha spostato l’oggetto della decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 cod. civ., sostenendo l’esistenza di un danno consistente nella perdita subita per il solo fatto della mancata fornitura, da quantificare nel valore economico del bene dovuto o nelle spese sostenute per abiti civili, oltre al pregiudizio all’immagine e alla dignità per lo svolgimento del servizio in abiti civili. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, trattandosi di censura all’accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha allegato né chiesto di provare fatti specifici a dimostrazione di un effettivo pregiudizio, limitandosi a indicare criteri di liquidazione del quantum debeatur e a ipotizzare un danno in re ipsa, configurabile solo nei casi di seria lesione di interessi protetti di rilevanza costituzionale, richiamando sul punto i propri più recenti arresti.

Con il terzo motivo, rubricato come violazione dell’art. 2697 cod. civ., il ricorrente ha riproposto la tesi del danno in re ipsa con riferimento ai danni non patrimoniali. La Corte ha giudicato il motivo infondato, perché il giudice del merito ha correttamente posto a carico dell’attore l’onere di provare il fatto costitutivo della domanda, ossia il danno di cui si chiede il risarcimento.

Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la compensazione delle spese del grado di appello ex art. 91 cod. proc. civ. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse: la parte, soccombente in entrambi i gradi di merito, non ha interesse a dolersi della compensazione, poiché l’alternativa sarebbe stata la sua condanna alla rifusione in favore della controparte vittoriosa.

Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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