Avviso bonario non necessario e notifica PEC valida nella cartella (Cass. civ. Sez. V n. 1250 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, ove il recupero fiscale derivi dal mero mancato versamento di somme che il contribuente ha dichiarato come dovute, l’omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità prevista dagli artt. 36-bis e 54-bis rispettivamente del d.P.R. n. 600/1973 e del d.P.R. n. 633/1972 costituisce mera irregolarità e non determina la nullità della cartella di pagamento. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, condizione che non ricorre quando il controllo sia di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati. In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, occorrendo che la parte contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati da tale modalità.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per IVA 2017, relativa al mancato versamento del dovuto. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando che l’Ufficio aveva documentato la spedizione a mezzo PEC dell’avviso bonario e che, comunque, la previa spedizione della comunicazione di irregolarità non era necessaria, trattandosi di somme dichiarate come dovute.

La società proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, l’omessa motivazione su un motivo di gravame e la violazione delle norme sulla notifica a mezzo PEC. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; l’agente della riscossione rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che investe la necessità della comunicazione di irregolarità. Accertato in fatto che la contribuente aveva presentato dichiarazione IVA senza versare le somme indicate come dovute, il Collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui, quando il recupero deriva da mero mancato versamento di imposte dichiarate, l’eventuale omessa trasmissione della comunicazione costituisce mera irregolarità e non comporta la nullità della cartella.

Il giudice di legittimità ribadisce che l’obbligo del contraddittorio preventivo è imposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione non ricorre necessariamente nei casi di controllo documentale, che non lascia margini interpretativi. Il richiamo alla Sez. V n. 27716 del 2017 conferma che il legislatore, imponendo quella condizione, non ha inteso generalizzare l’avviso bonario.

Il secondo profilo del motivo è dichiarato inammissibile: esso si scontra con l’accertamento di fatto della CTR, che ha ritenuto idonea la ricevuta PEC a provare l’avvenuto invio e la ricezione dell’atto, e non aggredisce l’autonoma affermazione di novità e genericità del motivo di gravame.

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia, è infondato: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale richiesto dalla Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il terzo motivo, sulla notifica a mezzo PEC, è parimenti infondato. La Corte richiama la Sez. V n. 18684 del 2023: l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che il contribuente deduca i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa. Nel caso di specie la consegna ha prodotto il risultato della conoscenza dell’atto, come dimostra la tempestiva impugnazione e l’ampia difesa nel merito. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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