Annullamento ex lege dei debiti sotto mille euro esclude il nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 295 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico ex lege dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultati dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce fatto sopravvenuto estraneo alla condotta del concessionario e idoneo di per sé solo a impedire la concreta realizzazione della pretesa creditoria dell’ente impositore. Ne consegue l’esclusione del nesso eziologico tra l’omessa attivazione delle operazioni di riscossione e la mancata entrata, nonché la carenza di un interesse ad agire attuale e concreto. La domanda dell’ente impositore, riqualificata come verifica dei rapporti di dare-avere e non come azione risarcitoria, resta pertanto infondata. È invece inammissibile, nel giudizio ad istanza di parte, la domanda di risarcimento del danno all’immagine, azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale, previa sentenza penale irrevocabile di condanna.

Il Fatto

Una società in house che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Napoli aveva irrogato a un’utente una sanzione per la percorrenza sul mezzo senza titolo di viaggio. Dopo il mancato pagamento, l’ente impositore notificava l’ordinanza-ingiunzione il 18.11.2003 e iscriveva a ruolo la somma il 28.4.2008, trasmettendola al concessionario della riscossione. Quest’ultimo non notificava la cartella di pagamento; la contribuente proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. e il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 37979 del 4.11.2013, dichiarava prescritto il credito.

L’ente conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale, ma il giudice adito declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti con sentenza n. 29281 del 16.6.2023. La causa veniva riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, con domanda di accertamento della responsabilità del concessionario e condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo, oltre interessi e danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ribadisce la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c.. Il riferimento decisivo è alla Cass. Sez. Un. n. 5569 del 22.2.2023, che in analoga controversia aveva qualificato la società in house come titolare di un patrimonio pubblico e il concessionario della riscossione come agente contabile, attratto alla giurisdizione della Corte dei conti anche quando l’azione sia proposta dall’ente impositore.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte riqualifica la domanda come verifica dei rapporti di dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione, estranea al paradigma della responsabilità amministrativa e riservata alla Procura erariale solo in quest’ultima veste. Il giudizio ad istanza di parte è quindi ammissibile, in coerenza con il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto esattoriale.

Nel merito, la decisione si fonda sulla ragione più liquida. Poiché i carichi oggetto di causa sono stati affidati al concessionario nel 2008 e l’importo residuo è inferiore a mille euro, opera l’annullamento automatico disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, con effetto alla data del 31.12.2018. Il Collegio esclude che ricorrano le ipotesi di disapplicazione previste dalla norma, richiama la Cass. Sez. V n. 15471 del 7.6.2019 sulla sufficienza del criterio temporale dell’affidamento e valorizza la funzione di “pulizia di magazzino” della disposizione.

Ne deriva che la pretesa creditoria non sarebbe stata comunque realizzabile: l’annullamento ex lege è fatto sopravvenuto, necessario e sufficiente a causare la mancata entrata, con conseguente esclusione del nesso causale e possibile carenza di interesse ad agire. La domanda patrimoniale è pertanto respinta.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo dichiara inammissibile: ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., la sua risarcibilità presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e può essere azionata solo nell’ambito della responsabilità erariale, non trovando ingresso autonomo nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di lite sono compensate per la complessità della vicenda e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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