Nessuna estensione della R.I.A. ai pensionati regionali siciliani (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 121 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali, non è estensibile agli impiegati ed ex impiegati della Regione siciliana. La R.I.A. di questi ultimi trova disciplina nella potestà legislativa esclusiva regionale e non può essere dilatata oltre i limiti normativamente previsti. Le controversie riguardanti la consistenza degli emolumenti relativi al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Decorso inutilmente tale termine, la pretesa alla riliquidazione della base pensionistica mediante inclusione delle maggiorazioni maturate nel triennio 1991-1993 è inammissibile.
Il Fatto
I ricorrenti, già impiegati presso la Regione siciliana negli anni 1991, 1992 e 1993 e attualmente in quiescenza, ovvero titolari di trattamenti di reversibilità, chiedono la riliquidazione delle rispettive pensioni. Essi intendono includere nella base di calcolo le maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità relative al triennio 1991-1993, con conseguente pagamento delle differenze economiche, interessi e rivalutazione.
La pretesa si fonda sull’assunto che la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 — dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 — e la successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 7445/2024 avrebbero ripristinato per i dipendenti pubblici il diritto alla R.I.A. fino al 31 dicembre 1992, con effetti estensibili in ambito regionale fino al 31 dicembre 1993. I ricorrenti riferiscono di aver previamente diffidato le amministrazioni. L’Assessorato regionale e il Fondo Pensioni si costituiscono eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. L’eccezione di difetto di giurisdizione è respinta, perché il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio. È disattesa anche l’eccezione di inammissibilità per genericità, risultando sufficientemente specificati gli elementi di fatto e di diritto, con i presupposti del ricorso collettivo. Rigettata pure l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fondo, coinvolto quantomeno come ordinatore secondario di spesa.
Nel merito, la domanda incontra un ostacolo insuperabile nella disciplina transitoria. L’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 attribuisce al giudice amministrativo, in giurisdizione esclusiva, le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998, da proporsi a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Poiché nessuna contestazione risulta mossa entro tale termine, è definitivamente perduta la facoltà di opporre doglianze sulla consistenza degli emolumenti anteriori alla data spartiacque.
La Corte aggiunge un ulteriore argomento, illustrato per completezza. Il fulcro dell’impostazione attorea non è condivisibile: dalla pronuncia della Consulta — relativa a una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali — non è estraibile un principio invocabile dagli ex impiegati regionali. La specificità della disciplina regionale, scaturita dalla potestà esclusiva dell’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, solo tendenzialmente armonizzata a quella statale, rende l’estensione a maggior ragione inattuabile.
Il ricorso è dunque respinto, restando assorbita ogni altra questione. La novità e la complessità delle questioni giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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