Danno erariale da illegittimo conferimento di incarico dirigenziale va provato in concreto (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 288 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sola illegittimità del conferimento di un incarico dirigenziale a contratto, per violazione dei limiti percentuali previsti dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, non integra di per sé un danno erariale risarcibile. Il giudice contabile deve accertare in concreto un pregiudizio patrimoniale connotato dai requisiti di attualità, concretezza e certezza, senza inferirlo in via automatica dalla illegittimità dell’atto. La mancata contestazione della disutilità della prestazione resa dal dirigente incaricato, sotto il profilo della competenza e della professionalità, esclude la configurabilità del danno; la richiesta risarcitoria va pertanto respinta con proscioglimento del convenuto.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il Direttore Generale e il Rettore di un Ateneo, chiedendone la condanna al pagamento di un importo complessivo di € 43.677,56, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno erariale. Il pregiudizio era ricondotto al conferimento di due incarichi dirigenziali di seconda fascia, a contratto e a tempo determinato, in violazione dei limiti percentuali dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e del principio del concorso di cui all’art. 97, comma 4, Cost.
L’indagine era scaturita da una nota del MEF del 31/7/2018, che aveva segnalato irregolarità nella gestione dell’Ateneo. La posizione del Direttore Generale è stata definita con il rito abbreviato; il giudizio di merito è così rimasto relativo alla sola posizione del Rettore, che ha contestato la sussistenza del danno e ogni profilo causale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro istruttorio e richiama le deliberazioni delle Sezioni di Controllo, tra cui le nn. 47/2011 e 387/2011 e la n. SRCPUG/62/2012/PAR, che hanno letto in senso restrittivo il ricorso alla dirigenza fiduciaria e ribadito l’osservanza dei presupposti e dei limiti percentuali. Su queste basi il Collegio concorda con il requirente nel ritenere illegittimo il conferimento degli incarichi.
Il nucleo della decisione si sposta però sull’elemento oggettivo. Il Collegio osserva che il carattere risarcitorio dell’azione impone la prova concreta del pregiudizio patrimoniale. La Procura ha fondato la contestazione su una considerazione puramente teorica, il “danno alla procedura concorsuale di scelta del migliore concorrente”, facendo discendere il nocumento dal solo fatto che il dirigente non sia stato nominato per concorso.
Tale automatismo non è condivisibile. Il requirente non ha contestato la prestazione resa dal dirigente sotto il profilo della competenza e della professionalità, se non in via di mera asserzione, e non ha argomentato sulla disutilità della prestazione lavorativa. Il Collegio richiama il principio per cui il danno erariale, per essere risarcibile, non deve limitarsi ad essere concreto ed attuale, ma deve essere anche certo nell’an e nel quantum.
Da qui la conclusione: difettando i presupposti di attualità, concretezza e certezza, il nocumento non è ravvisabile. Le considerazioni sulla insussistenza del danno hanno valore assorbente e conducono al proscioglimento della convenuta, con rimborso degli onorari e dei diritti di difesa, liquidati in € 1.110,00 oltre spese generali, IVA e CPA, posti a carico dell’Ateneo.
Nota della Redazione
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