Annullamento con rinvio per motivazione apparente sulla riferibilità dell’utenza telefonica (Cass. pen. Sez. 2 n. 10421 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione apparente la sentenza di secondo grado che non affronti effettivamente il tema, devoluto con l’atto di appello, della riferibilità all’imputata dell’utenza telefonica e della carta di pagamento mediante cui è stata posta in essere la condotta truffaldina, limitandosi a un richiamo laconico e apodittico dei motivi di gravame. La mancata considerazione degli elementi obiettivi allegati dalla difesa, quali la difformità delle sottoscrizioni e l’esito di altri procedimenti penali, integra una carenza argomentativa tale da rendere l’apparato motivazionale privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese, ha condannato la ricorrente per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen.. La difesa, nell’atto di appello, aveva devoluto il tema della effettiva riferibilità alla propria assistita dell’utenza telefonica e della carta postepay, attraverso cui sarebbe stata realizzata la condotta illecita.

Avverso la sentenza di secondo grado, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione mancante e contraddittoria in ordine alla identità fisica dell’imputata rispetto alla titolarità dei mezzi di pagamento e della linea telefonica, deducendo anche un’erronea indicazione della numerazione dell’utenza e la mancata valutazione di prove sopravvenute relative alla difformità delle firme sui contratti di attivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando l’assorbimento del secondo. I giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte territoriale, con una motivazione “eccentrica”, non avesse effettivamente considerato gli elementi di portata obiettiva dedotti dalla difesa, tra cui l’esito di altri procedimenti penali a carico della ricorrente.

L’impugnata sentenza richiamava, a sostegno della decisione, una numerazione di utenza incongruente che avrebbe dovuto essere oggetto di puntuale considerazione in correlazione con l’imputazione ascritta. Al contrario, la difesa aveva specificamente contestato la possibilità di ricondurre a tale numerazione la condotta, evidenziando la necessità di verificare l’effettiva sottoscrizione dei contratti di attivazione della carta postepay e dell’utenza telefonica.

La Corte ha qualificato la motivazione resa sul punto come caratterizzata da apoditticità e assertività, tale da risultare omessa in assenza di qualsivoglia correlazione con le istanze e le allegazioni difensive, con riferimento anche alla dedotta difformità delle firme.

Il vizio è stato ritenuto così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. In applicazione dei principi di cui alle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo per un nuovo giudizio, nel quale i giudici dovranno valutare i temi devoluti dalla difesa mediante enunciati ed argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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