Continuazione e stato di tossicodipendenza: onere di deduzione specifica del collegamento (Cass. pen. Sez. I n. 222 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, lo stato di tossicodipendenza, quale elemento indiziario della unicità del disegno criminoso, deve essere specificamente dedotto e documentato con riferimento al collegamento tra i singoli reati e la condizione di dipendenza. L’omessa considerazione o la svalutazione non adeguatamente motivata di tale stato, ove specificamente dedotto e documentato, integra vizio di motivazione. L’allegazione di una relazione del SERD non è di per sé sufficiente laddove attesti un trattamento iniziato successivamente alla commissione dei reati per i quali si invoca la continuazione. La valutazione circa l’unicità del disegno criminoso resta affidata a elementi sintomatici quali la distanza temporale, l’eterogeneità delle tipologie delittuose e l’assenza di collegamenti fattuali, prevalenti su una prospettazione generica delle condizioni personali del condannato.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per ottenere l’unificazione sotto la disciplina della continuazione di reati giudicati con quattro distinte sentenze, relative a fatti commessi in un arco temporale compreso tra il 1994 e il 2018. La Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, escludendo l’unicità del disegno criminoso in ragione della distanza cronologica, dell’eterogeneità delle condotte e dell’assenza di elementi di collegamento. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il mancato esame della condizione di tossicodipendenza e ludopatia e, con il secondo, la violazione di legge per non aver considerato la contiguità temporale ed esecutiva di alcuni fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva documentato lo stato di tossicodipendenza solo con riferimento ai reati commessi tra il 1994 e il 2000, mentre la relazione del SERD allegata al ricorso attestava l’inizio del trattamento solo nel 2008 e l’emancipazione dall’uso di sostanze nel 2011. Ha quindi ritenuto che la carenza argomentativa dell’ordinanza impugnata, che non si era soffermata su tali condizioni, non avesse inciso sulla tenuta logica della decisione. La Corte ha richiamato il principio per cui, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. operata dalla legge n. 49/2006, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato, sotto il profilo indiziario, esclusivamente con riguardo a reati che siano collegati e dipendenti da tale stato, in concorso con gli altri elementi di fatto. Ha inoltre citato i precedenti secondo cui l’omessa considerazione dello stato di tossicodipendenza, specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione, integra vizio di motivazione.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva fondato il diniego su elementi di maggiore pregnanza, quali la rilevante distanza temporale tra le violazioni, l’eterogeneità delle tipologie delittuose e l’assenza di elementi di collegamento, mentre il ricorrente aveva opposto deduzioni generiche, senza prospettare alcun collegamento concreto tra i reati accertati e la condizione di tossicodipendenza documentata. Il primo motivo è stato pertanto ritenuto infondato, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo motivazionale.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rilettura delle sentenze in esecuzione attraverso apprezzamenti di merito. La Corte ha precisato che la valutazione dell’epoca di consumazione dei reati e delle modalità esecutive, rispetto alla ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, non può essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo né illogica né arbitraria la lettura fornita dal giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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