Inammissibile il ricorso che rivaluta il merito discrezionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 2628 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, con censure generiche e meramente assertive, miri a ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito. La commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando risulti esercitata in modo congruo e logico, non essendo richiesto l’esame analitico di tutti i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 56, 625, 625 n. 2 cod. pen. e legge n. 110/1975, con la continuazione e le attenuanti generiche già ritenute, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro centosessanta di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non essere stata considerata l’inesistenza del pericolo cagionato alla persona offesa e per non essere stato adeguatamente valorizzato il corretto comportamento processuale serbato. La difesa depositava anche memoria, riportandosi alle argomentazioni svolte in sede di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Ha precisato che la valutazione degli aspetti rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già valutati ovvero che si risolvano nell’auspicio di una diversa valorizzazione di dati pretermessi.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’onere motivazionale non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., purché la motivazione risulti congrua, logica e coerente con il generale principio di diritto. La congruità della motivazione della sentenza impugnata ha reso quindi inammissibili le doglianze difensive, prive di specifica e concreta indicazione degli elementi che avrebbero dovuto sorreggerle.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro tremila, in applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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