Annullamento automatico dei ruoli e applicabilità agli enti previdenziali privatizzati (Cass. civ. Sez. I n. 925 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni dell’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012, che dispongono l’annullamento automatico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, si applicano anche ai crediti affidati alla riscossione da una cassa di previdenza privatizzata, non operando alcuna distinzione tra crediti consegnati da soggetti pubblici e crediti vantati da soggetti privati. L’annullamento del ruolo comporta il venir meno del solo titolo esecutivo, non l’estinzione del diritto di credito, che resta azionabile dall’ente creditore con gli ordinari strumenti di tutela. La scelta legislativa è manifestamente infondata sotto il profilo della legittimità costituzionale, non essendo configurabile un’espropriazione senza indennizzo né una disparità irragionevole di trattamento.
Il Fatto
Un agente della riscossione convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva intimato alla Cassa il pagamento di una somma a seguito del riversamento solo parziale degl’importi dovuti dagli iscritti e avviati alla riscossione con ruoli emessi nel 1999. A sostegno dell’opposizione, l’attrice eccepì il difetto di giurisdizione, l’incompetenza del giudice adìto, la proroga dei termini per le comunicazioni d’inesigibilità, l’erroneità dell’importo e l’omessa valutazione degli sgravi.
Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 gennaio 2019, revocò il decreto ingiuntivo, rigettando l’appello incidentale condizionato proposto dalla Cassa. Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, concernente l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 alla cassa previdenziale. Il Collegio richiama l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tali disposizioni, ispirate a un’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, non distinguono tra ruoli attinenti a crediti di soggetti pubblici e ruoli concernenti crediti di soggetti privati.
Le norme si riferiscono indiscintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999 ed escludono la possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione con tale sistema, sulla base di una valutazione fondata sull’epoca risalente dell’iscrizione e, per i crediti di valore inferiore a Euro 2.000,00, sull’antieconomicità della riscossione. La Cassa, nonostante la privatizzazione, resta un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, al quale lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione a mezzo ruolo: il legislatore può dunque legittimamente disciplinarne le modalità.
La Corte precisa poi che l’annullamento dei ruoli e l’eliminazione dei crediti dalle scritture contabili non comportano l’estinzione del diritto, ma solo il venir meno del titolo esecutivo, restando salva la facoltà dell’ente di agire in proprio con gli strumenti ordinari. Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 42 e 117 Cost., anche in riferimento all’art. 6 della CEDU, non configurandosi le disposizioni come intervento isolato e inaspettato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che gli ostacoli di mero fatto prospettati dalla ricorrente non assumono rilievo, confermando semmai la validità del fine perseguito dalla legge di riforma. I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse, stante la presenza di una distinta ratio decidendi autonoma. I motivi quinto e sesto sono infine rigettati, avendo la Corte d’appello espressamente esaminato e dichiarato infondato l’appello incidentale.
Nota della Redazione
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