Stabile organizzazione: necessaria la verifica concreta del place of business (Cass. civ. Sez. V n. 12840 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stabile organizzazione di società non residente, il giudice di merito che ne affermi l’esistenza è tenuto a svolgere il place of business test, individuando il luogo in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la propria attività, e a qualificare la fattispecie in termini di stabile organizzazione materiale o personale, trattandosi di figure alternative e non cumulative. È illegittima, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza che fondi l’accertamento su asserti apodittici e su orientamenti giurisprudenziali non identificati, senza indicare la norma applicata. La nozione di stabile organizzazione è ontologicamente incompatibile con quella di residenza e di esterovestizione, presupponendo la prima la non residenza della società nel territorio dello Stato. Quanto ai profili procedimentali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 presuppone un accesso presso la contribuente, da verificare in concreto nei suoi confronti.

Il Fatto

Una società di assicurazioni di diritto rumeno riceve tre avvisi di accertamento, relativi a Ires e Irap per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, intestati a una pretesa stabile organizzazione in Italia, della quale un soggetto fisico sarebbe stato amministratore di fatto. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglie il ricorso della società, ritenendo non provata l’esistenza della stabile organizzazione.

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglie l’appello dell’Agenzia delle entrate, affermando come assolutamente provata la sussistenza di una stabile organizzazione operante in Italia. La società propone ricorso per cassazione, affidato a ventitré motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno. La sentenza irrevocabile invocata dalla ricorrente è stata emessa nei confronti di una persona fisica, non della società, e non è pertanto estensibile a quest’ultima. L’efficacia del giudicato presuppone che la decisione sia resa tra le stesse parti, non ricorrendo nel caso di specie la fattispecie di cui all’art. 1306 cod. civ.

Nel merito, la Corte rileva che la sentenza impugnata non individua alcuna disposizione applicabile, limitandosi a generici riferimenti a orientamenti non identificati. Richiamando la Convenzione Italia-Romania ratificata con legge n. 680 del 1978 e l’art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986, la Corte sottolinea la relazione di circolarità tra norma interna e previsione convenzionale, entrambe modellate sui criteri del Modello OCSE.

La Commissione tributaria regionale omette del tutto il place of business test, ossia l’accertamento specifico e concreto della sede fissa d’affari. Il riferimento alla direzione coincide solo con l’affermazione che la società operava tramite broker riconducibili a un terzo, senza verificare se ricorressero le condizioni del comma 5 della disposizione convenzionale. La motivazione confonde inoltre la stabile organizzazione materiale con quella personale, fattispecie considerate alternative dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte censura poi il richiamo alla presunzione derivante dal controllo societario, in contrasto con il comma 6 dell’art. 5 della convenzione, e ribadisce l’incompatibilità ontologica tra stabile organizzazione e esterovestizione. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, l’applicazione del termine dilatorio presuppone un accesso presso la contribuente e la verifica delle date di rilascio del processo verbale di chiusura.

La Corte accoglie i motivi primo, secondo, quinto, ottavo, decimo, dodicesimo, quattordicesimo e sedicesimo, rigetta i motivi settimo, nono, undicesimo, tredicesimo, quindicesimo e diciannovesimo, dichiara inammissibili il diciassettesimo e il diciottesimo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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