Default argentino come fatto notorio e decorrenza della prescrizione risarcitoria (Cass. civ. Sez. I n. 27805 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, il giudice di merito può fondare l’accertamento del default dell’emittente sovrano sul ricorso alla nozione di fatto notorio, ai sensi dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per inesatta nozione del notorio e non per inesistenza o insufficienza di motivazione. L’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento nella medesima data non discende dall’applicazione della nozione di fatto notorio, ma dall’art. 2935 cod. civ., e costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione. L’eventuale inveridicità del fatto ritenuto notorio può formare oggetto esclusivamente di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento della nullità degli acquisti di obbligazioni di un emittente sovrano, l’annullamento o la risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell’intermediario e la condanna al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale aveva respinto le domande, rilevando l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di acquisto, l’inoperatività ratione temporis delle disposizioni del testo unico in tema di obblighi dell’intermediario e il rispetto degli obblighi di cui all’art. 17 d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 dicembre 2023, ha confermato la reiezione, osservando che le azioni di annullamento, di risoluzione e di risarcimento si erano prescritte per decorso del termine decennale, essendo la prima diffida intervenuta il 29 dicembre 2021 e dovendosi collocare il dies a quo nella data di esecuzione delle operazioni o, al più tardi, al 21 dicembre 2001, data del default dell’emittente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il secondo motivo, con cui si contestava l’individuazione del default al 21 dicembre 2001 anziché al 31 dicembre 2001, per assenza di indicazione della fonte di conoscenza della circostanza. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice del merito, il cui giudizio è censurabile solo se posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio — da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo — e non per inesistenza o insufficienza di motivazione (Cass. n. 4182 del 2024).
La Corte ha poi richiamato il principio per cui le condizioni di crisi economica o finanziaria, quando generalizzate, rientrano nella nozione di fatto notorio ai fini dell’art. 115 cod. proc. civ. (Cass. n. 15923 del 2023, relativa al caso Lehman Brothers), osservando che il default di uno Stato sovrano non è meno notorio di quello di una singola banca. Il giudizio di notorietà dell’antecedenza del default e del suo manifestarsi non oltre il 21 dicembre 2001 è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.
Quanto alla censura circa il tempo necessario alla notizia per divenire notoria, la Corte ha ribadito che l’inveridicità del fatto notorio ritenuto dal giudice di appello può formare esclusivamente oggetto di revocazione, non di ricorso per cassazione (Cass. n. 13715 del 2019; Cass. n. 11643 del 2007; Cass. n. 18446 del 2005). Quanto all’assunto che alla data del default non fosse ancora certo il danno, ha precisato che la nozione di fatto notorio è stata utilizzata solo per individuare la data del default, mentre la fissazione del dies a quo della prescrizione costituisce frutto di interpretazione dell’art. 2935 cod. civ., con accertamento rimesso al giudice del merito perché presuppone indagini di natura fattuale precluse in sede di legittimità (Cass. n. 32226 del 2024).
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente, pur deducendo errores in procedendo, non ha specificato il contenuto dell’oggetto delle domande di primo grado né l’atto in cui erano state articolate (Cass. n. 6014 del 2018; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 12481 del 2022). La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è stata giudicata non assolta, perché occorreva denunciare che il giudice aveva posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o non aveva operato secondo il prudente apprezzamento (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). L’ultimo motivo è stato escluso, non integrando l’omessa pronuncia la sola mancanza di espressa statuizione (Cass. n. 2151 del 2021). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023).
Nota della Redazione
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