Annullata la sanzione al comandante per mancata vigilanza sugli allievi (TAR Puglia n. 349 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità disciplinare dei militari, la sanzione può essere legittimamente irrogata solo qualora l’evento sia causalmente riconducibile a una carenza organizzativa o a un deficit di controllo direttamente addebitabile all’incolpato. L’aver impartito istruzioni chiare e dettagliate al personale istruttore e l’aver predisposto idonei presidi di vigilanza e controllo, in ottemperanza alle disposizioni di servizio vigenti, integrano l’adempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sul comandante. Non è pertanto addebitabile al superiore gerarchico un evento verificatosi in un contesto estraneo alla sua sfera di controllo, quale l’iniziativa estemporanea di alcuni militari, la cui diffusione pubblica costituisce esito imprevedibile e non dominabile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla cerimonia del “Giuramento di fedeltà alla Repubblica” svoltasi a Bari il 22.11.2024, alla quale partecipava, in qualità di Comandante della 3ª Compagnia Allievi Finanzieri, il ricorrente. Durante una pausa delle attività preparatorie, alcuni allievi scandivano in coro l’espressione “noi non siamo Carabinieri”; l’episodio, ripreso da un militare non identificato, veniva diffuso sui social network e acquisiva risalto sui canali di informazione.

Il 10 febbraio 2025 veniva avviato nei confronti del ricorrente un procedimento disciplinare per la presunta carenza di vigilanza e controllo sulle condotte dei militari sottoposti. All’esito, con determina del 4 marzo 2025, veniva inflitta la sanzione del rimprovero, confermata dal provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del 27 giugno 2025, avverso cui il militare proponeva ricorso al TAR, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti, osservando come l’Amministrazione non avesse adeguatamente valorizzato la complessiva attività organizzativa, di prevenzione e di controllo svolta dal ricorrente.

Dalle relazioni di servizio degli istruttori designati risultava che il comandante aveva adottato misure organizzative adeguate, impartendo a quattro militari istruttori istruzioni chiare e dettagliate su addestramento, schieramento, movimenti e permanenza degli allievi, e ordinando un’attività di vigilanza costante su tutte le fasi della cerimonia, in ottemperanza all’art. 727 del d.P.R. n. 90/2010.

Il fatto contestato, pertanto, non poteva essere causalmente ricondotto a una carenza organizzativa o a un deficit di controllo direttamente addebitabile all’interessato, né a un’omissione nella catena di comando. L’intonazione dei cori, l’occasionale registrazione e la successiva diffusione del video costituivano iniziative estemporanee di alcuni allievi, verificatesi in un contesto estraneo alla sfera di vigilanza del comandante, il cui esito pubblico era da ritenere imprevedibile.

In assenza di un dominio compiuto sulla serie causale che ha condotto all’evento, il Collegio ha escluso ogni profilo di responsabilità del ricorrente in relazione al dedotto danno all’immagine e al prestigio del Corpo, accogliendo il ricorso e annullando la sanzione impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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