Revoca del porto d’armi e prognosi di affidabilità (TAR Puglia n. 347 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, disposto dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 TULPS, ha natura cautelare e preventiva e non richiede la dimostrazione dell’avvenuto abuso dell’arma. L’apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza sulla affidabilità del soggetto si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica del giudizio penale, ma una prognosi verosimile e attendibile di pericolo di abuso. La sola pendenza di procedimenti penali o di prevenzione, a prescindere dal loro esito, può costituire elemento idoneo a fondare il giudizio di non affidabilità. I termini per la conclusione del procedimento hanno natura ordinatoria e la loro scadenza non determina il decadere del potere dispositivo dell’autorità.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata, era stato aggredito da malviventi durante un servizio di vigilanza campestre. In seguito all’episodio, i Carabinieri avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi e dei titoli, deferendo l’uomo per la presunta detenzione di munizioni non denunciate. A distanza di oltre due anni, la Prefettura aveva adottato il decreto di divieto di detenzione di armi, impugnato dall’interessato deducendo vizi di motivazione, di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, rilevando che il decreto impugnato dispone esclusivamente il divieto di detenzione, senza pronunciarsi sulla revoca del titolo di guardia particolare giurata. Sul merito, ha ritenuto infondata la censura relativa all’eccessiva durata del procedimento, chiarendo che i termini sono ordinatori e che lo iato temporale era giustificato dall’esigenza di condurre un’istruttoria approfondita. Ha altresì respinto la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio, trattandosi di misura di natura cautelare. Quanto alla motivazione, il decreto è stato ritenuto esaustivo, in quanto si riconduce per relationem alla nota della Questura che illustrava gli esiti del controllo amministrativo.
La sentenza ha ribadito che il giudizio di affidabilità non richiede la prova dell’abuso, ma una valutazione prognostica basata su elementi oggettivi. La presenza di molteplici episodi contestati e la pendenza di procedimenti, pur se conclusi con remissione di querela, erano ritenuti idonei a fondare il convincimento della Prefettura. La natura preventiva del provvedimento, confermata dalla giurisprudenza citata, legittima una prognosi più probabile che non del pericolo di abuso.
L’infondatezza delle censure ha condotto al rigetto del ricorso e alla compensazione delle spese. La decisione è stata assunta con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Nota della Redazione
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