Antieconomicità delle vendite e onere della prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 513 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA e imposte sui redditi, l’antieconomicità delle operazioni costituisce elemento indiziario di una irregolarità contabile e di una eventuale sottofatturazione, ben potendo l’Amministrazione finanziaria desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente. Ove sia evidenziata l’antieconomicità, incombe sul contribuente l’onere della prova contraria. L’avviso di accertamento non emesso in base agli studi di settore non richiede la c.d. motivazione rafforzata, e resta valido l’atto impositivo che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, sussistendo l’obbligo di valutarle, ma non di esplicitarne l’esito nell’atto.

Il Fatto

Una società in liquidazione, già attiva nella realizzazione e cessione di un complesso immobiliare, riceveva un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate per IVA, Ires e Irap relative a un determinato periodo d’imposta, fondato sulla ritenuta sottofatturazione delle cessioni di appartamenti.

L’Ufficio aveva rilevato la diversità dei prezzi al metro quadro dichiarati tra le diverse unità immobiliari, non in linea con le risultanze dello studio di settore. La società impugnava l’atto, ma sia la decisione di primo grado sia la Commissione tributaria regionale confermavano la legittimità della ripresa. La società ricorreva quindi in cassazione con due motivi, contestando il difetto di motivazione dell’avviso e l’insufficienza del materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli obblighi di motivazione dell’avviso e, in particolare, delle osservazioni formulate in fase amministrativa. La Corte ha preliminarmente precisato che l’accertamento non era stato emesso in base agli studi di settore, ma trovava fondamento nell’invio di un questionario e nelle risposte fornite dalla società, il cui esito aveva portato a contestare l’antieconomicità delle vendite.

Ne deriva che non ricorrono i presupposti per la c.d. motivazione rafforzata imposta per l’accertamento basato sugli studi di settore. Quanto alle osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, la Corte richiama il principio secondo cui è valido l’avviso di accertamento che non le menzioni, poiché l’Amministrazione ha l’obbligo di valutarle, ma non di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo. La censura è inoltre carente di specificità, non essendo state riprodotte le osservazioni asseritamente proposte.

Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’inversione dell’onere probatorio e l’irrilevanza dei valori OMI. La Corte ha disatteso la censura, qualificandola come contestazione della valutazione di merito degli elementi istruttori operata dalla CTR: la diversità dei prezzi tra cessioni di immobili del medesimo complesso, corroborata dallo scostamento rispetto allo studio di settore, era stata ritenuta idonea a giustificare la ripresa.

La Corte ribadisce che esula dalla potestà dell’Amministrazione finanziaria il sindacato sulle scelte imprenditoriali, ma ciò non significa che l’antieconomicità, ove evidenziata, sia priva di rilievo. Essa può costituire elemento indiziario di irregolarità contabile, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente, nella specie non fornita. Il riferimento alle quotazioni OMI è infine ritenuto non pertinente, poiché la ripresa si fonda sull’oggettiva divergenza di prezzo tra gli appartamenti ceduti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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