Assegno sociale, domanda amministrativa annuale e improponibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20422 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda amministrativa diretta a conseguire l’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 è riferita alla specifica annualità per la quale la prestazione è richiesta. Ne consegue che l’accertamento del giudice di merito circa l’assenza, per l’anno oggetto di giudizio, di una domanda contenente il contenuto minimo essenziale in ordine alla situazione reddituale del richiedente e del coniuge si traduce nella improponibilità della domanda giudiziale. L’assegno sociale è erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio e la domanda non deve essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza, sicché la successiva azione non è improponibile per la sola omessa allegazione di tale certificazione; resta ferma la necessità che la domanda amministrativa sussista e sia riferibile all’annualità dedotta in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento, per l’anno 2013, del diritto all’assegno sociale e dell’incremento dello stesso stabilito dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001 a decorrere dal compimento dei settanta anni.
Il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, rilevando che l’istanza inoltrata all’INPS nel luglio 2012 non poteva valere come atto di impulso del procedimento di liquidazione, ancorché provvisoria, dell’assegno sociale per il 2013, perché priva del contenuto minimo essenziale in ordine alla situazione reddituale della richiedente e del coniuge per l’anno considerato. La mancanza della domanda amministrativa si rifletteva sull’azione giudiziaria. Di qui il ricorso per cassazione, resistito dall’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 7 della legge n. 533 del 1973. La ricorrente sostiene che la domanda amministrativa del 18.07.2012, riferita all’annualità 2012, conteneva elementi sufficienti anche per il 2013, avendo indicato i redditi del coniuge e consentendo di desumere l’assenza di redditi propri.
La Corte dichiara il ricorso infondato sul punto centrale. Il giudice di merito ha accertato che per l’anno oggetto di valutazione, il 2013, non era stata presentata alcuna domanda e ha escluso che quella depositata per il 2012 potesse essere considerata utile anche per l’anno successivo. Si tratta di un apprezzamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità, al quale è correttamente conseguita la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale.
La Corte precisa il quadro normativo di riferimento. La domanda volta a conseguire l’assegno sociale, erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio, a differenza di quanto previsto dall’art. 26, comma 11, della legge n. 153 del 1969 in tema di pensione sociale, non deve essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza dell’assistito; pertanto la successiva domanda giudiziale non può essere ritenuta improponibile per la sola omessa allegazione di quella certificazione, come già affermato da Cass. n. 23529 del 2016. Nella specie, tuttavia, il giudice di appello ha escluso in assoluto che la domanda del 2012 presentasse quel contenuto minimo essenziale, relativamente alla situazione reddituale della richiedente e del coniuge, per l’anno 2013 per il quale la prestazione era invocata.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato esterno, la censura è dichiarata inammissibile per genericità. Per denunciare in cassazione la violazione di un giudicato esterno occorre indicare quale affermazione contenuta nella decisione impugnata si ponga in contrasto con la portata della precedente res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte il riesame officioso di ogni statuizione. L’assimilazione del giudicato agli elementi normativi e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge non esonerano il ricorrente dall’osservanza dei canoni di specificità del motivo, richiesti per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme applicabili al caso concreto, secondo Cass. n. 3895 del 2022.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese del giudizio sono dichiarate non ripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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