Previdenza spettacolo, anzianità contributiva e gruppi Enpals: la classificazione opera ex nunc (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19772 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il rapporto assicurativo sia iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 182/1997 e proseguito nel suo vigore fino al pensionamento, il periodo antecedente non va inserito in alcuno dei gruppi previsti dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 182/1997 ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art. 2, comma 4. La classificazione in gruppi opera ex nunc e non ex tunc: per il passato l’anzianità contributiva si calcola secondo le norme tempo per tempo vigenti, che si riferivano alle categorie e non ai gruppi. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera solo a far data dall’entrata in vigore del decreto; dal 1997 si raffronta l’anzianità maturata nel gruppo A e nel gruppo B e la contribuzione versata nel gruppo non prevalente va riproporzionata ai sensi dell’art. 2, comma 3.

Il Fatto

La vicenda riguarda un lavoratore dello spettacolo che aveva presentato domanda di pensione di anzianità nel regime ex Enpals, con decorrenza dal 1° marzo 2012. Il requisito contributivo era controverso: il lavoratore vantava oltre quarant’anni di anzianità assicurativa a decorrere dal 1° gennaio 1970 e, alla data della domanda, aveva maturato 4348 contributi giornalieri, oltre a quelli figurativi.

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, riconoscendo il diritto alla prestazione. Il giudice territoriale aveva ricondotto l’intero periodo assicurativo al gruppo A, applicando a tutto il rapporto il regime dei 120 contributi giornalieri per annualità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità del calcolo e sostenendo che per il raggiungimento del requisito occorressero 4689 giornate.

La Motivazione della Corte

Respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, fondata sulla carenza di interesse ad impugnare, la Corte ha esaminato il merito del motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 182/1997.

Il Collegio ha ricostruito l’evoluzione della disciplina. Il d.lgs. C.p.S. n. 708/1947 individuava, all’art. 3, diciannove categorie senza distinzione rilevante; il d.P.R. n. 1420/1971 introdusse la separazione tra le categorie dalla n. 1 alla n. 14 e le successive, con soglie differenziate di contributi giornalieri. Il d.lgs. n. 503/1992 portò a 120 contributi giornalieri per le prime categorie e a 260 per le altre. Solo il d.lgs. n. 182/1997 ha sostituito alle categorie tre gruppi, demandando a decreti ministeriali la loro composizione e fissando 120 giornate per il gruppo A e 260 per il gruppo B.

La Corte ha ritenuto non condivisibile la soluzione del giudice di appello, che aveva applicato il regime dei gruppi all’intero periodo assicurativo. Una simile ricostruzione non trova supporto nel d.lgs. n. 182/1997 ed è anzi contrastata dall’art. 3, comma 1, che, facendo salva la normativa sul sistema retributivo, lascia intendere che questo continua a essere disciplinato, tempo per tempo, dalla normativa anteriore. La classificazione in gruppi opera dunque ex nunc e lascia inalterato, per il passato, il regime giuridico delle categorie.

Nel caso concreto, il controricorrente non aveva cambiato categoria prima del 1997, avendo sempre svolto mansioni riconducibili ai tecnici e maestranze. Occorre pertanto calcolare l’anzianità del primo troncone secondo le norme tempo per tempo vigenti e sommarvi quella maturata dal 1997 in poi. In quest’ultimo periodo rileva il passaggio dal gruppo B al gruppo A: si applica l’art. 2, commi 3 e 4, accertando l’anzianità nei due gruppi e riproporzionando la contribuzione del gruppo non prevalente mediante il coefficiente 2,16667, rapporto tra 260 e 120 giornate.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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