Motivazione obbligatoria della compensazione delle spese tributarie e poteri della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 33866 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese del processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese di lite può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate e riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Nel giudizio tributario la liquidazione dei compensi non è più vincolata all’inderogabilità dei minimi tariffari dopo il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ma il giudice deve specificare i criteri adottati in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. La mancata statuizione sulle spese del grado costituisce omessa pronuncia, vizio da far valere con i mezzi di impugnazione e non emendabile con la procedura di correzione. Ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. e liquidare direttamente le spese dei gradi di merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’omesso versamento della TARI relativa a più annualità, aveva accolto l’appello, riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.
Il giudice di appello, nel riformare tale statuizione, aveva condannato la parte appellata alla sola rifusione delle spese del secondo grado, liquidando i compensi in misura inferiore ai parametri minimi e senza alcuna pronuncia sulle spese del primo grado di giudizio. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo incentrato sulla violazione delle norme in materia di spese processuali, ritenendone l’inappropriato richiamo all’omesso esame di un fatto decisivo, non ravvisabile nella fattispecie, ma riconoscendo la fondatezza della censura sotto i due profili dedotti.
Quanto alla compensazione delle spese, la Corte ha ribadito che la violazione delle norme sull’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso; al di fuori di tale ipotesi, la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito. Tuttavia, nel giudizio tributario, le gravi ed eccezionali ragioni che possono sorreggere la compensazione devono essere esplicitamente motivate e riferirsi a specifiche circostanze, non potendo essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge.
La Corte ha richiamato l’art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo novellato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, nonché l’art. 92 cod. proc. civ. e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Nella specie, il giudice di appello non aveva statuito sulle spese del primo grado, lasciando ritenere un’implicita compensazione: la mancata statuizione integra omessa pronuncia, vizio non emendabile con la procedura di correzione degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
Quanto alla liquidazione dei compensi, la Corte ha precisato che, a seguito del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussiste più il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri costituiscono criteri di orientamento e il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi. Considerato il valore della causa, la liquidazione operata risultava palesemente al di sotto dei parametri minimi.
La Corte ha quindi ritenuto di poter decidere direttamente nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., liquidando le spese dei gradi di merito e condannando l’agente della riscossione alla loro rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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