Inammissibilità del ricorso per cassazione carente nell’esposizione del fatto e dei motivi (Cass. civ. Sez. III n. 31352 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che impone a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale a consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può essere assolto per relationem con il generico rinvio agli atti dei gradi di merito, senza l’esplicazione del loro contenuto. La specifica indicazione degli atti e documenti posta dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. non richiede l’integrale trascrizione, ma esige che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi che consentano il controllo di legittimità. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso affetto da lacune che impediscano di esaminare le doglianze.
Il Fatto
La ricorrente proponeva opposizione avverso due cartelle di pagamento notificate nel giugno 2016 dall’agente della riscossione, recanti crediti fondati su ordinanze-ingiunzioni dell’ente impositore. Eccepiva, tra l’altro, l’omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa creditoria.
Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione. Proposto appello, il Tribunale rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese. Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. Le intimate non svolgevano difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte osserva che, in base ai principî affermati dalle Sezioni Unite n. 6826 del 2010, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti delle intimate, pur risultando evidente l’invalidità di quella destinata all’Avvocatura Distrettuale anziché all’Avvocatura Generale dello Stato.
Il ricorso, complessivamente esaminato, presenta lacune così gravi da determinarne l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. L’atto introduttivo, colmo di ripetizioni e ridondanze, è privo dei requisiti di contenuto-forma prescritti.
Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III n. 1352 del 2024; Sezioni Unite n. 23745 del 2020; Sezioni Unite n. 8950 del 2022; Sez. V n. 342 del 2021), la Corte ribadisce che l’inammissibilità non è meramente formalistica, ma corrisponde alla struttura del giudizio di legittimità, nel quale non possono dedursi questioni non esaminate nei gradi precedenti.
Nel ricorso mancano, in particolare, le precisazioni sulle cartelle di pagamento, le indicazioni sugli atti presupposti, il chiarimento sulle modalità con cui la ricorrente ha avuto notizia degli atti — circostanza rilevante ai fini dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile anche nei processi pendenti secondo Sezioni Unite n. 26283 del 2022 — l’illustrazione dei motivi dell’originaria contestazione e delle difese avversarie, nonché l’esposizione della sentenza impugnata.
Il terzo motivo, volto a contestare la liquidazione delle spese, è palesemente inammissibile: il giudice d’appello ha determinato le spese entro i valori dei parametri normativi con adeguata motivazione, e la richiesta di compensazione investe una valutazione di merito e discrezionale ex art. 92 cod. proc. civ., non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese per l’indefensio delle intimate, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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