Anzianità di servizio accertabile senza termine salvo prescrizione del credito retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15840 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’anzianità di servizio non costituisce uno status né un autonomo bene della vita, ma la dimensione temporale del rapporto di lavoro e il presupposto di fatto di specifici diritti, quali la retribuzione, gli scatti di anzianità e il trattamento di fine rapporto. Il diritto alla progressione economica per effetto del riconoscimento dei servizi preruolo è distinto dai diritti patrimoniali che su di essa si fondano. Ne deriva che l’effettiva anzianità può essere accertata dal giudice senza termine di tempo, purché sussista l’interesse ad agire, mentre il quantum della somma dovuta soggiace alla prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione. La prescrizione di un singolo scatto non preclude il conseguimento degli scatti successivi, che vanno liquidati come se quello prescritto fosse stato corrisposto.

Il Fatto

Una docente confermata in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1999 agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’Amministrazione scolastica all’esatta ricostruzione di carriera, con valutazione dei servizi preruolo ai sensi degli artt. 485 e 490 T.U. n. 297/1994. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando in parte prescritto il credito e qualificando il termine come decennale, di natura contrattuale.

La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero, respingeva la domanda. Riteneva che l’interessata avesse chiesto il riconoscimento dei servizi preruolo solo ai fini del trattamento di fine rapporto e della pensione, e che il diritto alla ricostruzione della carriera fosse ormai estinto per il decorso del termine decennale, maturato prima della domanda giudiziale del 2017 e della lettera dell’ottobre 2016. La questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente articolava sei motivi, denunciando la violazione degli artt. 485 e 490 del T.U. n. 297/1994, la falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 370/1970 e del d.lgs. n. 29/1993, il difetto di pronuncia sull’art. 97, secondo comma, Cost., nonché l’errata qualificazione delle posizioni giuridiche coinvolte. Sosteneva, in particolare, che la ricostruzione della carriera costituisca un obbligo datoriale da eseguirsi d’ufficio, insensibile a decadenze e prescrizioni.

La Corte accoglie il ricorso per una ragione giuridica diversa da quelle prospettate, ancorché a queste ricollegabile. Richiamando Cass. n. 2232/2020 e le successive conformi, afferma che l’anzianità di servizio non è uno status né un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, ma la dimensione temporale del rapporto e il presupposto di fatto di specifici diritti.

Da questa premessa discende la distinzione decisiva: il diritto a una predeterminata progressione economica è distinto dai diritti patrimoniali che sull’anzianità si fondano. Non esiste un diritto all’anzianità di ignoto contenuto, autonomamente prescrivibile; esiste un’anzianità che costituisce presupposto di fatto per l’attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio.

Ne consegue che il diritto alla progressione economica, e dunque alle differenze retributive per effetto della ricostruzione della carriera, pur prescritto con riferimento a un dato scatto, non preclude il conseguimento degli scatti successivi, che debbono essere liquidati come se quello maturato ma non più dovuto fosse stato corrisposto. L’anzianità di servizio può quindi essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, purché sussista l’interesse ad agire, da valutare in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui essa costituisce presupposto di fatto.

Il limite temporale opera sul piano del quantum: il diritto alla retribuzione è soggetto alla prescrizione quinquennale. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10219/2020 e Cass., Sez. Un., n. 36197/2023. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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