Scorrimento graduatorie concorsi interni: irrilevante lo ius superveniens (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15841 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento della graduatoria degli idonei per la copertura di posti superiori vacanti non integra un diritto soggettivo, ma postula l’esercizio prioritario della discrezionalità dell’amministrazione, salvo che un obbligo sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando. A seguito delle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, che, dal 1° gennaio 2010, impone la copertura dei posti mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, è precluso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interamente riservati agli interni banditi in epoca anteriore. L’assenza di un regime transitorio di salvaguardia impedisce di configurare una posizione di diritto quesito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo a una dipendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, inquadrata nella seconda area professionale, il diritto all’inquadramento nella superiore area per effetto dello scorrimento della graduatoria di un concorso riservato al personale interno bandito nel 2007.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’accordo sindacale del 12.7.2007, per non avere la dipendente assolto all’onere probatorio sui fatti costitutivi del diritto invocato. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove dall’art. 2697 cod. civ.: spettava alla dipendente provare gli elementi costitutivi del diritto allo scorrimento, cioè che la vacanza dell’unico posto in Liguria derivasse da rinuncia, dimissioni o pensionamento del vincitore. Il criterio di vicinanza della prova non opera quando l’interessato può acquisire la documentazione tramite il diritto di accesso agli atti, né quando il fatto ignoto è integrato da evenienze estranee alla sua sfera di conoscenza (Cass. n. 12490/2020).

Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di attingere alla graduatoria per scorrimento non costituisce diritto soggettivo degli idonei, ma postula l’esercizio prioritario della discrezionalità della P.A., ove un obbligo non sia previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. Sez. L n. 1674 del 2024, che richiama Cass. n. 19006 del 2010).

La posizione della controricorrente non si era cristallizzata in un diritto quesito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, mancando l’autorizzazione all’assunzione e non essendo ancora approvata la graduatoria. Lo scorrimento è disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui si intende realizzarlo (Cass. Sez. U. n. 16728 del 2012): la delibera di scorrimento riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma impone di applicare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta.

Il d.lgs. n. 150 del 2009, nell’art. 24 applicabile ratione temporis, esclude la legittimità del ricorso alle graduatorie dei concorsi riservati agli interni banditi prima del 2010. La Corte richiama il giudice amministrativo (Cons. St. n. 5884 del 2021; Cons. St. n. 3897 del 2018), che ha configurato un vero divieto per le amministrazioni di coprire i posti già sottoposti a procedura riservata, e l’assenza di un regime transitorio di salvaguardia di tali graduatorie. La sentenza impugnata è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda è rigettata nel merito.

Nota della Redazione

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