Accise autotrasporto: silenzio assenso e recupero del credito non maturato (Cass. civ. Sez. V n. 2755 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni sulle accise sul gasolio per autotrazione, l’avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo idoneo alla revoca del silenzio assenso formatosi per effetto del decorso di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000. Il contribuente non può invocare un affidamento tutelabile per il mero decorso del termine, che non esaurisce né impedisce l’esercizio del potere di controllo e impositivo dell’Amministrazione finanziaria. La presentazione periodica della dichiarazione prescritta dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 costituisce condizione formale ed essenziale del beneficio: l’omesso adempimento comporta l’utilizzo in compensazione di un credito mai maturato.
Il Fatto
Una società esercente attività di trasporto merci su strada impugnava l’avviso di pagamento, di importo superiore a cinque milioni di euro, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava l’indebita compensazione del credito di accise per gli anni dal 2012 al 2016. L’atto muoveva dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva rilevato la presenza di tre serbatoi di gasolio per autotrazione, ciascuno di capacità pari a nove metri cubi, non denunciati, a fronte dell’indicazione di un solo distributore di capacità inferiore o pari a dieci metri cubi.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ravvisando la decadenza dal beneficio per l’omessa denuncia e l’inadempimento degli obblighi tributari connessi. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenza d’appello avesse sostituito la motivazione originaria dell’atto impositivo. La Corte respinge la censura: il divieto di nuove eccezioni in appello concerne solo quelle in senso stretto, non le mere difese e la contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario. Nella specie, i giudici di secondo grado non hanno ecceduto la causa petendi delimitata dai motivi di impugnazione, rimanendo immutati i fatti posti a fondamento dell’accertamento.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, trattati unitariamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000 prefigura l’annullamento del silenzio assenso, che è fatto giuridico e non atto, con la conseguenza che il provvedimento motivato di annullamento coincide con lo stesso avviso di accertamento con cui si procede al recupero del credito indebitamente compensato.
Il silenzio assenso maturato per il decorso del termine non consuma il potere di controllo dell’Amministrazione, giustificato dalla finalità di riconoscere il beneficio solo in presenza dei presupposti di legge. La dichiarazione contenente dati non veritieri sul reale consumo di gasolio comportava la decadenza dalla riduzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori, con conseguente indebita utilizzazione in compensazione del credito.
Quanto al profilo di costituzionalità dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la Corte lo ritiene non rilevante, richiamando la Corte costituzionale n. 190 del 2021 e la n. 199 del 2019, che avevano dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Puglia.
I motivi sesto e settimo, sull’uso delle presunzioni, sono dichiarati inammissibili: la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo per vizio di sussunzione, mentre la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito. L’ottavo motivo è assorbito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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