Appalto endoaziendale illecito e potere direttivo del committente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18810 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, con riferimento agli appalti endoaziendali, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa senza una reale organizzazione della prestazione, finalizzata a un risultato produttivo autonomo, e senza assunzione di un rischio economico d’impresa. In tal caso, rimasti in capo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, si configura un appalto illecito, con conseguente assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo del committente ex art. 2094 cod. civ. La valutazione degli elementi indiziari e il loro apprezzamento concreto costituiscono accertamento riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una lavoratrice, adibita dalla società appaltatrice a servizi di Business Process Outsourcing per conto di una compagnia assicurativa committente, agisce in giudizio per l’accertamento di un appalto illecito e per la condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro.

La domanda è respinta in primo grado e, in appello, la sentenza di rigetto è confermata. La Corte territoriale ritiene genuino l’appalto, valorizzando la separatezza tra la funzione di supporto amministrativo svolta dall’appaltatrice e l’attività valutativa, decisoria e liquidatoria riservata alla committente, la gestione del personale demandata al datore di lavoro e la sussistenza di un rischio d’impresa in capo all’appaltatrice. La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e 1655 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2094 cod. civ., sostenendosi che le risultanze istruttorie dimostrerebbero un controllo pervasivo e continuativo su ogni fase dell’attività lavorativa. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale qualificato come mero coordinamento l’utilizzo dei medesimi software applicativi, che invece rivelerebbe l’esercizio del potere direttivo.

La Corte esamina congiuntamente i motivi, per connessione, e li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto ai profili di inammissibilità, rileva che sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando i ricorsi propongono in realtà una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella dei giudici del merito. Il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo; la falsa applicazione ricorre quando la norma, correttamente interpretata, sia applicata a una fattispecie concreta erroneamente sussunta. L’erronea ricognizione della fattispecie a mezzo delle risultanze di causa resta esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel caso di specie precluso dalla pronuncia c.d. doppia conforme.

Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 30646 del 2024; Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; n. 17049 del 2008) e afferma che il divieto di interposizione negli appalti endoaziendali opera quando l’appaltatore si limiti alla gestione amministrativa del rapporto — retribuzione, pianificazione delle ferie, continuità della prestazione — senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo né assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei dipendenti al proprio potere direttivo e di controllo.

La Corte d’Appello ha escluso la prova del fenomeno interpositorio sulla base di un articolato compendio di elementi, tutti coerenti con il richiamato principio di diritto, e non di una valutazione atomistica delle singole evidenze. L’accertamento in concreto circa la sussistenza di tali elementi e il loro apprezzamento costituisce attività riservata al giudice del merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *